LEGGE 28 aprile 1976, n. 399

Type Legge
Publication 1976-04-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972: a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero; b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 10 e 3 delle convenzioni stesse.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si fara' fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo 7701 "Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, eccetera" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - STAMMATI - COLOMBO - FORLANI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BREGGIA AL CONFINE ITALO-SVIZZERO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Considerata la necessita' di attuare la sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia che costituisce confine tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Gropello, Ambasciatore d'Italia in Svizzera; Il Consiglio Federale Svizzero, il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale; i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 E' approvato e reso esecutivo il progetto redatto in data 5 agosto 1968 in base alle risultanze delle prove effettuate su modello idraulico costruito a cura dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino ed eseguito sotto la sorveglianza dell'Ufficio predetto e dell'Ufficio del Genio Civile di Como per la realizzazione delle opere da eseguire sul torrente Breggia rispettivamente dai due Stati. Tale approvazione sostituisce quella prevista dalle rispettive legislazioni dei due Stati.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. Al fine di evitare interferenze negli appalti, nella direzione e nella esecuzione dei lavori, pur nei limiti della suddivisione dei rispettivi oneri, si conviene che in attuazione degli accordi tecnici intercorsi tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali del Canton Ticino, giusta verbali in data 12 dicembre 1967 e 8 marzo 1968 che costituiscono parte integrante della presente convenzione: A) A cura ed a carico della Confederazione Svizzera saranno eseguite le seguenti opere: 1) Opere di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m. 5 oltre la briglia terminale; 2) muraglione di sinistra (sponda svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio; 3) rivestimento di fondo completo, in conformita' al progetto del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonche' di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione per attuare il rivestimento stesso; 4) fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda italiana) fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo; B) A cura e a carico della Repubblica italiana saranno eseguite le seguenti opere: 5) muraglione di destra (sponda italiana) a partire da m. 5 dalla briglia del manufatto di confluenza (Faloppia-Breggia) e successiva difesa spondale fino alla briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte di elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo alla sommita', di manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l'esecuzione delle relative fondazioni da parte svizzera; 6) drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni di destra e delle opere spondali a valle di cui al presente n. 5; 7) tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio prevista in progetto. 2. I lavori saranno completati entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. I due Governi convengono di riconoscere di utilita' pubblica le opere di cui all'articolo precedente. Le competenti Autorita' dei due Stati disporranno conseguentemente, ciascuna per il proprio territorio, se del caso, gli atti di espropriazione dei fondi necessari all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, come pure dei diritti che vi si oppongano. 2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione e alla manutenzione delle opere.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 I due Governi s'impegnano ad agevolare l'esecuzione dei lavori concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti: a) alle rispettive direzioni dei lavori e' assicurato l'appoggio delle competenti Autorita' Amministrative dei due Paesi; b) le persone addette ai lavori potranno circolare liberamente sulle rive svizzera e italiana durante l'esecuzione delle opere di sistemazione, restando peraltro soggette alle necessarie norme di polizia e doganali; c) i due Governi s'impegnano a concedere l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze di importazione ed esportazione per i materiali originari e provenienti dal libero traffico interno dei due Stati, destinati alla esecuzione delle opere, dall'inizio dei lavori previsti dagli accordi tecnici di cui all'articolo 2, fermo restando l'obbligo della dichiarazione, di volta in volta, alla competente Dogana.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. Il costo dei lavori precisati all'articolo 2 - lettera A - valutato a titolo indicativo in franchi svizzeri 2.233.000 sara' assunto interamente dalla Svizzera. 2. Il costo dei lavori precisati al prefato articolo (lettera B) valutato a titolo indicativo in lire 152.000.000 sara' assunto interamente dall'Italia.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Durante l'esecuzione dei lavori, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni al progetto approvato, esse dovranno essere preventivamente concordate tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali svizzere del Canton Ticino, ed approvate dalle rispettive competenti Autorita' e cioe', per la Svizzera dall'Ufficio federale delle strade e arginature, per l'Italia dal Magistrato per il Po con sede in Parma.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. Il collaudo dei lavori ad opere ultimate sara' affidato in comune - anche in deroga, se del caso, alle rispettive legislazioni dei due Stati - esclusivamente a due tecnici designati l'uno dall'Ufficio delle Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino e l'altro dal magistrato per il Po con sede in Parma. 2. Il certificato di collaudo dovra' essere approvato esclusivamente dalle predette Autorita' dei due Stati.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Le spese di manutenzione delle opere eseguite saranno assunte dai rispettivi Stati ciascuno per la parte ricadente nel proprio territorio.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 1. I due Governi s'impegnano ad adottare i provvedimenti atti a mantenere il buon regime idraulico del torrente Breggia prendendo, ove si dovessero verificare dissesti, le misure atte a rimediarvi. 2. Nell'ambito del proprio territorio ogni Governo provvedera' a prendere le misure necessarie per impedire che il buon regime idraulico del torrente Breggia sia ostacolato e compromesso e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata a seguito di costruzione e di modificazione di opere artificiali come strade, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Berna il 23 giugno 1972 in due esemplari originali in lingua italiana. Per la Repubblica italiana Per la Confederazione Svizzera A. FIGAROLO DI GROPELLO P. GRABER

Convenzione-Allegato

Convenzione-art. 1

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