LEGGE 5 maggio 1976, n. 402
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.
LEONE MORO - RUMOR - STAMMATI - MARTINELLI - GIOIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-art. 1
ALLEGATO ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo: 1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti rispettivamente di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto. 2. L'espressione " imprese italiane " designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Polonia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 3. L'espressione " imprese polacche " designa le imprese di Stato polacche, gli enti pubblici polacchi sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Polonia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi polacche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio polacco.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Polonia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese polacche esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo della Repubblica Popolare Polacca si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Polonia, l'Italia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Polonia. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese polacche di navigazione marittima ed aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizi in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio del 1966.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cessera' di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. FATTO in duplice esemplare a Roma, il giorno 9 novembre 1973, nelle lingue italiana, polacca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana ALDO MORO Per il Governo della Repubblica Popolare di Polonia STEFAN OLSZOWSKI
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLES REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF REVENUES ARISING FROM THE EXERCISE OF MARITIME AND AIR NAVIGATION Parte di provvedimento in formato grafico
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