LEGGE 5 maggio 1976, n. 404

Type Legge
Publication 1976-05-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: 1) all'articolo 75 e' aggiunto il seguente secondo comma: "Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti e' di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale."; 2) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: "I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo. Tuttavia le formalita' del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione."; 3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi' fatte all'estero;".

LEONE MORO - RUMOR - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES CONTRE LA REPRODUCTION NON AUTORISEE DE LEURS PHONOGRAMMES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI PRODUTTORI DI FONOGRAMMI CONTRO LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA DEI LORO FONOGRAMMI Gli Stati contraenti, preoccupati dell'espansione crescente della riproduzione non autorizzata dei fonogrammi e per il danno che ne risulta per gli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi; convinti che la protezione dei produttori di fonogrammi contro atti del genere favorira' anche gli interessi degli artisti interpreti o esecutori e degli autori le cui esecuzioni e opere sono registrate sui detti fonogrammi; riconoscendo il valore del lavoro effettuato in questo campo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e dall'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale; preoccupati di non arrecare pregiudizio in alcun modo alle convenzioni internazionali in vigore e, in particolare, di non ostacolare minimamente una piu' vasta accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede protezione agli artisti interpreti esecutori e agli organismi di radiodiffusione, nonche' ai produttori di fonogrammi; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione, s'intende per: a) "fonogramma", qualsiasi registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni; b) "produttore di fonogrammi", la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni; c) "copia", un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalita' o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma; d) "distribuzione al pubblico", qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati Contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l'importazione di tali copie, allorche' la produzione o l'importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonche' contro la distribuzione di tali copie al pubblico.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sara' applicata la presente Convenzione e che comprenderanno una o piu' delle misure seguenti: la protezione tramite la concessione di un diritto d'autore o di un altro diritto specifico; la protezione tramite la legislazione relativa alla concorrenza sleale; la protezione tramite sanzioni penali.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della protezione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica per la protezione, tale durata non dovra' essere inferiore a venti anni a decorrere dalla fine, o dell'anno nel corso del quale i suoni incorporati nel fonogramma sono stati registrati per la prima volta, o dell'anno nel corso del quale il fonogramma e' stato pubblicato per la prima volta.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Allorche' uno Stato contraente esige, in virtu' della sua legislazione nazionale, l'adempimento di formalita' quale condizione per la protezione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sara' considerata soddisfatta se tutte le copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l'astuccio che le contiene recano una menzione costituita dal simbolo Parte di provvedimento in formato grafico accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo da mostrare chiaramente che la protezione e' riservata; se le copie o il loro astuccio non permettono d'identificare il produttore, il suo avente diritto o il titolare della licenza esclusiva (tramite il nome, il marchio, o qualsiasi altra designazione appropriata), la menzione dovra' comprendere anche il nome del produttore, del suo avente diritto o del titolare della licenza esclusiva.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d'autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, puo' nella sua legislazione nazionale, porre delle limitazioni alla protezione dei produttori di fonogrammi, dello stesso tipo di quelle che sono ammesse in materia di protezione degli autori di opere letterarie e artistiche. Tuttavia, nessuna licenza obbligatoria potra' essere prevista se non previo adempimento delle condizioni seguenti: a) la riproduzione e' destinata ad uso esclusivo dell'insegnamento o della ricerca scientifica; b) la licenza sara' valida soltanto per la riproduzione sul territorio dello Stato contraente la cui autorita' competente ha concesso la licenza e non si estendera' all'esportazione delle copie; c) la riproduzione fatta in base alla licenza da' diritto a un'equa remunerazione che e' stabilita dalla suddetta autorita' tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero delle copie che saranno eseguite.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. La presente Convenzione non dovra' in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtu' delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali. 2. La legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilira', all'occorrenza, la durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori la cui esecuzione e' registrata su un fonogramma, nonche' le condizioni alle quali essi beneficeranno di tale protezione. 3. Nessuno Stato contraente e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente Convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest'ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato. 4. Ogni Stato la cui legislazione nazionale in vigore al 29 ottobre 1971 assicuri ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita soltanto in funzione del luogo della prima registrazione puo', con una notifica depositata presso il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, dichiarare che applichera' tale criterio invece di quello della nazionalita' del produttore.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 1. L'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. Ogni Stato Contraente comunica non appena possibile all'Ufficio Internazionale il testo di ogni nuova legge nonche' tutti i testi ufficiali concernenti tale questione. 2. L'Ufficio Internazionale fornisce a ogni Stato contraente, dietro sua richiesta, informazioni sulle questioni relative alla presente Convenzione; esso procede anche a degli studi e fornisce dei servizi destinati a facilitare la protezione prevista dalla Convenzione. 3. L'Ufficio Internazionale esercita le funzioni previste nei paragrafi 1) e 2) qui sopra in collaborazione, per le questioni riguardanti le loro competenze rispettive, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 1. La presente Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. 2. La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica o alla accettazione degli Stati firmatari. Essa e' aperta all'adesione degli Stati indicati nel paragrafo 1) del presente Articolo. 3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Resta inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione esso deve essere in grado, in conformita' con la sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione. 2. Nei confronti di ciascuno Stato che ratifica o accetta la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale avra' informato gli Stati, in conformita' con l'Articolo 13, paragrafo 4, del deposito del suo strumento. 3. Qualsiasi Stato puo', al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi successivo momento, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente Convenzione viene applicata all'insieme o a uno qualsiasi dei territori di cui esso assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avra' effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 4. Tuttavia, il paragrafo precedente non dovra' in alcun caso essere interpretato come se sottintendesse il riconoscimento o l'accettazione tacita, da parte di uno qualunque degli Stati contraenti, della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale la presente Convenzione viene applicata da parte di un altro Stato contraente in virtu' di detto paragrafo.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 1. Qualsiasi Stato contraente ha la facolta' di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell'insieme dei territori previsti nell'Articolo 11, paragrafo 3), mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' ricevuto la notifica.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 1. La presente Convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede. 2. Saranno redatti dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese. 3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: a) le firme della presente Convenzione; b) il deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione; c) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione; d) qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell'Articolo 11, paragrafo 3); e) il ricevimento delle notifiche di denuncia. 4. Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale informa gli Stati previsti nell'articolo 9, paragrafo 1, delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonche' delle dichiarazioni fatte ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' due copie certificate conformi della presente Convenzione agli Stati previsti nell'Articolo 9, paragrafo 1). IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Ginevra, il ventinove ottobre 1971. (Seguono le firme).

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