LEGGE 5 maggio 1976, n. 405
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale stipulata tra gli Stati membri della Comunita' economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 del protocollo stesso.
LEONE MORO - RUMOR - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO PER L'ADESIONE DELLA GRECIA ALLA CONVENZIONE PER LA MUTUA ASSISTENZA DOGANALE STIPULATA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA I Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Visto l'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmato ad Atene il 9 luglio 1961, Considerato che tale Associazione comporta, fra l'altro, la creazione di una unione doganale fra le Parti Contraenti, Vista la Convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967, Convinti che l'adesione della Grecia alla sopracitata Convenzione puo' efficacemente contribuire alla realizzazione ed al funzionamento della detta unione doganale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Grecia potra' aderire alla Convenzione tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967 (di seguito denominata "Convenzione").
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Lo strumento di adesione da parte della Grecia sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' tale deposito agli altri Stati firmatari della Convenzione. L'adesione della Grecia avra' effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del relativo strumento se la Convenzione sia entrata in vigore in quella data; in caso contrario avra' effetto dall'entrata in vigore della Convenzione. L'adesione sara' valida nei confronti degli Stati per i quali la Convenzione sara' entrata in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione stessa.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Il presente Protocollo sara' ratificato o approvato e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' tale deposito agli altri Stati firmatari. Esso entrera' in vigore, per ciascuno Stato Contraente, il giorno del deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione. Il presente Protocollo, redatto in un esemplare unico, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo FATTO a Roma, il 7 settembre 1967. Pour le Gouvernement Belge: Voor de Belgische Regering: F. STANDAERT Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland: HANS HERWARTH Pour le Gouvernement Français: E. BURIN DES ROZIERS Per il Governo italiano: G. LUPIS Pour le Governement Luxembourgeois: PIERRE MAJERUS Voor de Nederlandse Regering: H. VAN VREDENBURCH Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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