DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976, n. 411

Type DPR
Publication 1976-05-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dei 25 maggio 1976, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni trasmesse da alcune organizzazioni sindacali, e' stata approvata in via definitiva, dopo la deliberazione di massima adottata nella precedente riunione del 12 maggio 1976, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 6 maggio 1976 fra la delegazione degli stessi enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi dipendenti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, e' emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE MORO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1976

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 70

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 1

IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70, CONCERNENTE "DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE" (Roma, 6 maggio 1976). PREAMBOLO Le parti, riaffermato il carattere autonomo e unitario dell'accordo sindacale previsto dalla legge n. 70, e nella scrupolosa osservanza della legge medesima e dei suoi contenuti innovatori, convengono sul principio che l'accordo anzidetto debba essere finalizzato ai seguenti obiettivi: 1) La "perequazione", da intendersi nel triplice significato di uniformita' - tra gli enti - dei criteri di inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio; in quello della progressiva armonizzazione dei parastatali alle altre categorie di pubblici dipendenti con riferimento essenzialmente a quelle che hanno di recente adeguato i loro ordinamenti attraverso contratti o disposizioni legislative o amministrative (dipendenti regionali, ospedalieri e degli enti locali); in quello di una adeguata tutela dei redditi piu' bassi. 2) La "chiarezza retributiva", con una struttura del trattamento economico massimamente semplificata e che escluda, per quanto previsto dall'art. 26, qualunque forma di premi, incentivazioni, gratifiche ed emolumenti simili comunque denominati Sono fatte salve comunque le indennita' attribuibili a norma di legge. Resta fermo che l'ordinamento della dirigenza dovra' svilupparsi su linee autonome e su basi contrattuali. 3) Un "reinquadramento" che realizzi l'effettiva attuazione della qualifica unica funzionale, con scrupolosa valutazione dei profili di professionalita'. L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale in particolare dovra' essere preceduto da una attenta analisi dei casi di specie affinche' non si determinino applicazioni difformi da ente ad ente, con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 15 e 38 della legge n. 70. L'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovra' avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianita' effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad equita'. La qualita' ed i livelli delle funzioni, a parte la scelta del ruolo, dovranno essere tenuti presenti soprattutto per il personale degli enti privi di regolamento organico, nonche' nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa degli enti tesa alla definitiva eliminazione di ogni forma di mansionismo, sulla base di una oculata declaratoria delle "mansioni", e in applicazione dell'art. 25 della legge n. 70. 4) La "remunerativita'", vale a dire una giusta determinazione dei trattamenti rispetto a quelli globalmente in godimento, che tenga conto dei livelli retributivi mediamente acquisiti e della spesa sostenuta complessivamente dagli enti negli ultimi due anni per il personale e che consideri - pur nelle presenti difficolta' economiche - le attese maturate durante il lunghissimo iter legislativo della vertenza del parastato. 5) La puntuale attuazione dell'accordo - nel rispetto dei termini di decorrenza fissati dall'art. 45 della legge n. 70 - con norme che garantiscano le legittime aspettative del personale sia ai fini giuridici che economici. Le parti riconoscono infine la peculiarita' - che discende da articoli specifici della legge n. 70 - degli enti di ricerca nell'ambito del parastato e convengono nella necessita' di pervenire per essi ad adeguate soluzioni contrattuali, nel rispetto degli obiettivi e presupposti di cui ai precedenti punti. Art. 1. Orario di lavoro L'articolazione dell'orario di lavoro e' stabilita sentite le rappresentanze sindacali. Turni pomeridiani o notturni obbligatori devono essere previsti per esigenze di servizio e nell'interesse degli utenti. A quest'ultimo fine possono essere sentite le organizzazioni sindacali confederate operanti sul piano territoriale. Il lavoro prestato durante i turni stessi da' diritto a maggiorazioni dello stipendio secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 2

Art. 2. Permessi retribuiti Il personale ha diritto - in ogni anno solare - ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni: per matrimonio: quindici giorni; per malattia e cure: fino a trenta giorni; per partecipazioni a concorsi o esami: fino a quindici giorni. Il personale ha diritto altresi' ai congedi straordinari previsti da specifiche disposizioni di legge.

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Art. 3. Permessi non retribuiti Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianita' di servizio.

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Art. 4. Ruolo tecnico-amministrativo Gli enti la cui attivita' sia di natura prevalentemente tecnica e che, al fine di contenere il fabbisogno di personale, si avvalgano dei singoli dipendenti sia per mansioni amministrative sia per mansioni tecniche possono, qualora sussistano le condizioni previste dall'[art. 15, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art15-com4), istituire il ruolo unificato tecnico-amministrativo.

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Art. 5. Mansioni connesse con la qualifica L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore o inferiore. Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dallo [art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25), gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 49 del presente accordo - a destinare il personale allo esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita. In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito della unita' funzionale o territoriale interessata, il dirigente responsabile puo' eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica, con l'obbligo per l'ente di provvedere alla copertura del posto entro novanta giorni dalla sostituzione temporanea che non da' luogo comunque a modifiche del trattamento economico.

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Art. 6. Passaggi di ruolo Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo puo' essere trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella immediatamente inferiore. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei titoli previsti dall'[art. 16, commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com2) e [quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com4), puo' essere trasferito, per specifiche esigenze di servizio, nel ruolo tecnico con la corrispondente qualifica nei limiti dei posti disponibili. I passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal consiglio di amministrazione, su parere della commissione del personale e con il consenso degli interessati.

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Art. 7. Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica non e' ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi dell'[art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art21-com3), se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due anni dalla data del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo dell'anzianita' di servizio necessaria per l'ammissione ai suddetti.

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Art. 8. Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui allo [art. 16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com5), determinera' il numero massimo di posti e gli specifici compiti delle qualifiche speciali di "collaboratore coordinatore", "collaboratore tecnico coordinatore", "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" nonche' le norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri che diano particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza tecnico-professionale acquisite. Gli incarichi di coordinamento attribuibili ai sensi dello stesso art. 16, comma quinto, al personale del ruolo professionale non possono superare l'8% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche.

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Art. 9. Qualifiche dirigenziali Le qualifiche corrispondenti ai tre livelli dirigenziali di cui all'[art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18), sono denominate, a partire dalla piu' elevata, "dirigente generale", "dirigente superiore" e "dirigente". La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975 in applicazione dell'art. 20 della sud della legge, rispettivamente: nelle tre qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" presso gli enti dichiarati di alto rilievo; nelle due qualifiche di "dirigente" e "dirigente superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo; nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di normale rilievo. I dirigenti sovraintendono ad unita' organiche, assumendo la responsabilita' degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei principi contenuti nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1). Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura proporzionale alle rispettive dotazioni organiche.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 10

Art. 10. Nomina alla qualifica di "dirigente" La nomina alla qualifica di "dirigente" e' disposta a seguito di concorso, per titoli ed esami - da bandirsi con periodicita' annuale - al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in possesso dei requisiti di anzianita' di cui all'[art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18). Le norme e le modalita' di espletamento del concorso sono stabilite dai regolamenti organici. Fra i "titoli" deve essere prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualita' del servizio prestato. Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte e orali ed eventualmente di prove pratiche, vertenti su materie professionali. I funzionari risultati idonei in un concorso, espletato a norma del presente articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 11

Art. 11. Passaggio di qualifica nella dirigenza Le qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale" sono conferite - con periodicita' semestrale - a seguito di scrutinio per merito comparativo. L'anzianita' di servizio costituisce titolo di precedenza a parita' di punteggio.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 12

Art. 12. Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'[art. 18, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18-com3), al personale che riveste la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 13

Art. 13. Riammissione in servizio Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli puo' essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere della commissione del personale. All'interessato e' attribuita la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianita' maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 14

Art. 14. Determinazione delle dotazioni organiche La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da definire ai sensi dell'[art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25-com2), e' stabilita dagli enti in base all'unita' declaratoria delle mansioni (allegato 1).

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 15

Art. 15. Stato giuridico del personale straordinario Al personale straordinario si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in materia di stato giuridico previste per il personale di ruolo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 16

Art. 16. Trattamento economico Il trattamento economico del personale e' costituito dalle seguenti voci: stipendio; tredicesima mensilita'; indennita' integrativa speciale; quote di aggiunta di famiglia; compenso per prestazioni di lavoro straordinario; altre competenze previste dal presente accordo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 17

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