DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976, n. 411
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dei 25 maggio 1976, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni trasmesse da alcune organizzazioni sindacali, e' stata approvata in via definitiva, dopo la deliberazione di massima adottata nella precedente riunione del 12 maggio 1976, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 6 maggio 1976 fra la delegazione degli stessi enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi dipendenti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, e' emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEONE MORO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 70
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 1
IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70, CONCERNENTE "DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE" (Roma, 6 maggio 1976). PREAMBOLO Le parti, riaffermato il carattere autonomo e unitario dell'accordo sindacale previsto dalla legge n. 70, e nella scrupolosa osservanza della legge medesima e dei suoi contenuti innovatori, convengono sul principio che l'accordo anzidetto debba essere finalizzato ai seguenti obiettivi: 1) La "perequazione", da intendersi nel triplice significato di uniformita' - tra gli enti - dei criteri di inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio; in quello della progressiva armonizzazione dei parastatali alle altre categorie di pubblici dipendenti con riferimento essenzialmente a quelle che hanno di recente adeguato i loro ordinamenti attraverso contratti o disposizioni legislative o amministrative (dipendenti regionali, ospedalieri e degli enti locali); in quello di una adeguata tutela dei redditi piu' bassi. 2) La "chiarezza retributiva", con una struttura del trattamento economico massimamente semplificata e che escluda, per quanto previsto dall'art. 26, qualunque forma di premi, incentivazioni, gratifiche ed emolumenti simili comunque denominati Sono fatte salve comunque le indennita' attribuibili a norma di legge. Resta fermo che l'ordinamento della dirigenza dovra' svilupparsi su linee autonome e su basi contrattuali. 3) Un "reinquadramento" che realizzi l'effettiva attuazione della qualifica unica funzionale, con scrupolosa valutazione dei profili di professionalita'. L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale in particolare dovra' essere preceduto da una attenta analisi dei casi di specie affinche' non si determinino applicazioni difformi da ente ad ente, con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 15 e 38 della legge n. 70. L'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovra' avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianita' effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad equita'. La qualita' ed i livelli delle funzioni, a parte la scelta del ruolo, dovranno essere tenuti presenti soprattutto per il personale degli enti privi di regolamento organico, nonche' nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa degli enti tesa alla definitiva eliminazione di ogni forma di mansionismo, sulla base di una oculata declaratoria delle "mansioni", e in applicazione dell'art. 25 della legge n. 70. 4) La "remunerativita'", vale a dire una giusta determinazione dei trattamenti rispetto a quelli globalmente in godimento, che tenga conto dei livelli retributivi mediamente acquisiti e della spesa sostenuta complessivamente dagli enti negli ultimi due anni per il personale e che consideri - pur nelle presenti difficolta' economiche - le attese maturate durante il lunghissimo iter legislativo della vertenza del parastato. 5) La puntuale attuazione dell'accordo - nel rispetto dei termini di decorrenza fissati dall'art. 45 della legge n. 70 - con norme che garantiscano le legittime aspettative del personale sia ai fini giuridici che economici. Le parti riconoscono infine la peculiarita' - che discende da articoli specifici della legge n. 70 - degli enti di ricerca nell'ambito del parastato e convengono nella necessita' di pervenire per essi ad adeguate soluzioni contrattuali, nel rispetto degli obiettivi e presupposti di cui ai precedenti punti. Art. 1. Orario di lavoro L'articolazione dell'orario di lavoro e' stabilita sentite le rappresentanze sindacali. Turni pomeridiani o notturni obbligatori devono essere previsti per esigenze di servizio e nell'interesse degli utenti. A quest'ultimo fine possono essere sentite le organizzazioni sindacali confederate operanti sul piano territoriale. Il lavoro prestato durante i turni stessi da' diritto a maggiorazioni dello stipendio secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
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Art. 2. Permessi retribuiti Il personale ha diritto - in ogni anno solare - ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni: per matrimonio: quindici giorni; per malattia e cure: fino a trenta giorni; per partecipazioni a concorsi o esami: fino a quindici giorni. Il personale ha diritto altresi' ai congedi straordinari previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Art. 3. Permessi non retribuiti Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianita' di servizio.
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Art. 4. Ruolo tecnico-amministrativo Gli enti la cui attivita' sia di natura prevalentemente tecnica e che, al fine di contenere il fabbisogno di personale, si avvalgano dei singoli dipendenti sia per mansioni amministrative sia per mansioni tecniche possono, qualora sussistano le condizioni previste dall'[art. 15, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art15-com4), istituire il ruolo unificato tecnico-amministrativo.
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Art. 5. Mansioni connesse con la qualifica L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore o inferiore. Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dallo [art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25), gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 49 del presente accordo - a destinare il personale allo esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita. In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito della unita' funzionale o territoriale interessata, il dirigente responsabile puo' eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica, con l'obbligo per l'ente di provvedere alla copertura del posto entro novanta giorni dalla sostituzione temporanea che non da' luogo comunque a modifiche del trattamento economico.
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Art. 6. Passaggi di ruolo Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo puo' essere trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella immediatamente inferiore. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei titoli previsti dall'[art. 16, commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com2) e [quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com4), puo' essere trasferito, per specifiche esigenze di servizio, nel ruolo tecnico con la corrispondente qualifica nei limiti dei posti disponibili. I passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal consiglio di amministrazione, su parere della commissione del personale e con il consenso degli interessati.
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Art. 7. Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica non e' ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi dell'[art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art21-com3), se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due anni dalla data del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo dell'anzianita' di servizio necessaria per l'ammissione ai suddetti.
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Art. 8. Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui allo [art. 16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com5), determinera' il numero massimo di posti e gli specifici compiti delle qualifiche speciali di "collaboratore coordinatore", "collaboratore tecnico coordinatore", "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" nonche' le norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri che diano particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza tecnico-professionale acquisite. Gli incarichi di coordinamento attribuibili ai sensi dello stesso art. 16, comma quinto, al personale del ruolo professionale non possono superare l'8% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche.
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Art. 9. Qualifiche dirigenziali Le qualifiche corrispondenti ai tre livelli dirigenziali di cui all'[art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18), sono denominate, a partire dalla piu' elevata, "dirigente generale", "dirigente superiore" e "dirigente". La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975 in applicazione dell'art. 20 della sud della legge, rispettivamente: nelle tre qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" presso gli enti dichiarati di alto rilievo; nelle due qualifiche di "dirigente" e "dirigente superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo; nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di normale rilievo. I dirigenti sovraintendono ad unita' organiche, assumendo la responsabilita' degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei principi contenuti nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1). Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura proporzionale alle rispettive dotazioni organiche.
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Art. 10. Nomina alla qualifica di "dirigente" La nomina alla qualifica di "dirigente" e' disposta a seguito di concorso, per titoli ed esami - da bandirsi con periodicita' annuale - al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in possesso dei requisiti di anzianita' di cui all'[art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18). Le norme e le modalita' di espletamento del concorso sono stabilite dai regolamenti organici. Fra i "titoli" deve essere prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualita' del servizio prestato. Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte e orali ed eventualmente di prove pratiche, vertenti su materie professionali. I funzionari risultati idonei in un concorso, espletato a norma del presente articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.
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Art. 11. Passaggio di qualifica nella dirigenza Le qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale" sono conferite - con periodicita' semestrale - a seguito di scrutinio per merito comparativo. L'anzianita' di servizio costituisce titolo di precedenza a parita' di punteggio.
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Art. 12. Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'[art. 18, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18-com3), al personale che riveste la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche.
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Art. 13. Riammissione in servizio Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli puo' essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere della commissione del personale. All'interessato e' attribuita la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianita' maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
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Art. 14. Determinazione delle dotazioni organiche La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da definire ai sensi dell'[art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25-com2), e' stabilita dagli enti in base all'unita' declaratoria delle mansioni (allegato 1).
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 15
Art. 15. Stato giuridico del personale straordinario Al personale straordinario si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in materia di stato giuridico previste per il personale di ruolo.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 16
Art. 16. Trattamento economico Il trattamento economico del personale e' costituito dalle seguenti voci: stipendio; tredicesima mensilita'; indennita' integrativa speciale; quote di aggiunta di famiglia; compenso per prestazioni di lavoro straordinario; altre competenze previste dal presente accordo.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 17
Art. 17. Stipendio Le misure iniziali annue dello stipendio, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabilite nell'unita tabella (allegato 2). La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica si articola: per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati, in cinque classi di stipendio, oltre l'iniziale, attribuibili al compimento degli anni e nelle misure indicate nella suddetta tabella; in aumenti di importo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza nella classe medesima. Per le qualifiche dirigenziali gli aumenti biennali di stipendio, in via transitoria e con riserva di rivedere la materia alla scadenza del periodo di validita' del presente accordo, sono calcolati in base all'anzianita' complessiva di servizio, con le detrazioni di seguito indicate per ciascuna qualifica, e nel numero massimo di 14: dirigente: 6 anni; dirigente superiore: 9 anni; dirigente generale: 12 anni.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 18
Art. 18. Effetti delle sanzioni disciplinari sulla progressione dello stipendio Le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica comportano un ritardo rispettivamente di sei mesi, uno e due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 19
Art. 19. Benemerenze belliche e patriottiche Ai fini del calcolo dell'anzianita' utile per gli aumenti biennali di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in favore dei dipendenti statali in possesso di benemerenze belliche e patriottiche.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 20
Art. 20. Anticipazione degli aumenti biennali per nascita di figli Gli aumenti biennali di stipendio sono anticipati per nascita di figli alle condizioni e con le modalita' previste per il personale civile dello Stato.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 21
Art. 21. Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento della prescritta anzianita'.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 22
Art. 22. Quote di aggiunta di famiglia e indennita' integrativa speciale Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 23
Art. 23. Calcolo dello stipendio orario giornaliero Lo stipendio orario e' determinato dividendo quello annuo in godimento per 2080. Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 40 e il numero dei giorni in cui e' articolato l'orario settimanale di servizio.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 24
Art. 24. Tredicesima mensilita' Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno e' corrisposta una tredicesima mensilita' pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 25
Art. 25. Compenso per lavoro straordinario diurno Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo comma, della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), per "stipendio annuo complessivo" si intende l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilita'. Per la determinazione del compenso orario del lavoro straordinario si tiene conto altresi' dell'importo mensile dell'indennita' integrativa speciale ragguagliato ad anno.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 26
Art. 26. Compenso per lavoro straordinario notturno o festivo Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo e' calcolato maggiorando del 30% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 27
Art. 27. Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo Nel caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio di importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio. All'atto del conferimento delle classi di stipendio successive, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nella classe di stipendio inferiore. Ai dipendenti cui e' conferita la qualifica di "collaboratore coordinatore", di "collaboratore tecnico coordinatore", di "assistente coordinatore" o di "assistente tecnico coordinatore" e' attribuita la stessa classe gia' conseguita nelle qualifiche di "collaboratore" e di "assistente" dei ruoli amministrativo e tecnico, con la conservazione degli aumenti biennali nonche' dell'anzianita' maturata nella qualifica e nella classe di provenienza a tutti gli effetti economici e giuridici, compresa l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 10.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 28
Art. 28. Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni Per il lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri pomeridiani o notturni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni con il limite massimo rispettivamente di L. 250 e L. 1200 per ogni ora di lavoro. I turni di notte sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; quelli pomeridiani hanno termine entro le ore 22. Nessun dipendente puo' essere comandato ad effettuare piu' di 10 turni notturni al mese o comunque piu' di 70 ore mensili comprese tra le ore 22 e le ore 6.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 29
Art. 29. Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari ad 5% dello stipendio spettante. Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 30
Art. 30. Altre competenze Le indennita' previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarita' o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalita' al personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilita' sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non prevedibili. Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attivita' legale e' attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota e' ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1. Le competenze professionali corrisposte per l'attivita' prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attivita' professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 31
Art. 31. Trattamento di missione e di trasferimento Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalle allenate norme (allegati 3 e 4).
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 32
Art. 32. Equo indennizzo Al dipendente che contragga infermita' per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dall'unita tabella (allegato 5) qualora abbia subito una menomazione permanente dell'integrita' fisica non inferiore al 15% nonche' il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal personale che, a termini dello [art. 9, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-02-13;185~art9-letg), e' esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, sempreche' le malattie stesse insorgano non oltre il termine di cessazione dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse: anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico . . . . 3 anni anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico . . . 1 anno leucopenia con neutropenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno leucosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni stati leucemoidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 anni sindrome emorragica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno blefarite o congiuntivite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 giorni cheratite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno cataratta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 anni radio-dermiti croniche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni radio-dermiti acute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 giorni radio-epiteliti acute delle mucose. . . . . . . . . . . . . 60 giorni radio-lesioni croniche delle mucose. . . . . . . . . . . . . . 5 anni radio-necrosi ossea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 anni sarcoma osseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni cancro bronco polmonare per inalazione. . . . . . . . . . . . 10 anni
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 33
Art. 33. Prevenzione contro, i rischi I dipendenti degli enti sono sottoposti con il loro consenso a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva, di regola ogni cinque anni. I dipendenti addetti a particolari servizi e attivita' professionali che comportino maggiori rischi e pericoli per la loro salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni. I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente a ciascun dipendente. I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 34
Art. 34. Trattamento economico del personale straordinario Al personale straordinario assunto ai sensi dell'[art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art6), compete il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica dei singoli interessati.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 35
Art. 35. Attribuzione della qualifica A decorrere dal 1 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo e' attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6). L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma e' effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilita', in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge. Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 1 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'[art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26), comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 36
Art. 36. Inquadramento nel ruolo professionale L'inquadramento nel ruolo professionale e' riservato: per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti allo esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo, e geologo; per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonche' di massaggiatore a massofisioterapista equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell'[art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art3). L'inquadramento nel suddetto ruolo e' in ogni caso condizionato allo svolgimento di attivita' strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti: titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale; diploma di Stato di abilitazione professionale; iscrizione al rispettivo albo professionale; assunzione di una personale responsabilita' di caratteri professionale nello svolgimento delle funzioni. Possono altresi' essere inquadrati nella prima qualifica i di pendenti laureati in altre discipline affini che appartengano gia' ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), l'inquadramento nel ruolo professionale potra' essere effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 37
Art. 37. Decorrenza del trattamento economico Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 1 e' attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilita' per l'anno 1975 resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 38
Art. 38. Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 e' determinata in base alle unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7 L'anzianita' maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in base alle suindicate tabelle, alle casse attribuitisi considera a tutti gli effetti come anzianita' acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli aumenti biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta anzianita' e' computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti nella porzione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche. Le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975 fino alla data pubblicazione del decreto di cui all'[art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26), comportano dalla data del conferimento l'attribuzione della diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate tabelle, se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in base alle nuove norme sulla progressione dello stipendio. Nei confronti dei dipendenti che alla data di pubblicazione del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle precedenti norme regolamentari, l'anzianita' minima per l'accesso alla qualifica superiore, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei Precedenti commi e' conferita con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianita' per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio immediatamente superiore e' attribuita dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianita' medesima. Sono fatti salvi, se piu' favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal nuovo ordinamento. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del citato decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio fruendo di riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti regolamenti. Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano di assegno personale derivante da passaggi da uno ad altro ruolo o da passaggi di categoria nell'ambito dello stesso ruolo e' attribuibile con effetto dalla suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello spettante ai sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto assegno. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27. Ai dipendenti con mansioni sanitarie ausiliarie, cui in base all'unita tabella (allegato 6) e' attribuita la qualifica di "operatore tecnico", sono conferite le classi di stipendio immediatamente superiori a quelle spettanti in applicazione dei precedenti commi primo, terzo e quarto con le decorrenze ivi previste e con la conservazione nella classe attribuita alla data del 30 dicembre 1975 dell'anzianita' maturata nella posizione giuridica di provenienza. A coloro cui competa gia' alla suddetta data la classe massima di stipendio sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio supplementari. Nei confronti del personale operaio la classe di stipendio e' attribuita, in base all'anzianita' di servizio, secondo le norme di cui al successivo art. 39.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 39
Art. 39. Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianita' complessiva di servizio La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 e' quella spettante in base all'anzianita' di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in considerazione l'anzianita' complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano piu' categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria piu' elevata. Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalita' del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro. Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualita' si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali e' disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualita' di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno. Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 e' computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo. L'anzianita' eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 40
Art. 40. Norme applicabili ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio Qualora ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39 sia attribuibile alla, data del 30 dicembre 1975 la stessa classe di stipendio, trova applicazione la forma che comporti il riconoscimento di una maggiore anzianita' nella classe medesima.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 41
Art. 41. Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di regolamento organico o in particolari posizioni Ai dipendenti con rapporto d'impiego a tempo indeterminato degli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico, escluso il personale di cui al secondo comma del precedente art. 35 e' attribuito in via provvisoria, dal 30 dicembre 1975 e fino alla data di approvazione del regolamento organico: previsto dallo [art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25), il trattamento economico stabilito per le nuove qualifiche dei ruoli amministrativo, tecnico o professionale secondo le unite tabelle di equiparazione (allegato 8) tra le posizioni giuridiche acquisite sulla base di atti formali degli enti o degli organi di vigilanza ovvero le posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa degli enti medesimi e le funzioni tipiche delle - suddette qualifiche risultanti dalla declaratoria delle mansioni, intendendosi a tal fine comprese nelle funzioni di "collaboratore" anche quelle dirigenziali. E' fatta salva l'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche dirigenziali ai dipendenti che, in base a disposizioni regolamentari approvate dagli organi di vigilanza, ricoprano posizioni giuridiche ed economiche equiparate a quelle del personale di ruolo cui a norma del presente accordo sono conferite qualifiche dirigenziali. L'attribuzione del trattamento economico delle nuove qualifiche e' comunque subordinata al possesso del titolo di studio prescritto per le qualifiche stesse o per quella immediatamente inferiore purche', in quest'ultimo caso, le funzioni della qualifica siano state svolte alla data del 30 dicembre 1975 per almeno tre anni. La classe di stipendio spettante e' determinata in base alla anzianita' complessiva di servizio valutata nelle misure percentuali previste dal secondo comma dell'art. 39.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 42
Art. 42. Trattamento economico del personale non di ruolo Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianita' di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Ai fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 39. In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei confronti dei dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente art. 27. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui al secondo comma dell'art. 35.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 43
Art. 43. Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di "dirigente e per i passaggi di qualifica dirigenziale Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'[art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26), fino a quella di approvazione dei regolamenti organici di cui allo art. 25 della stessa legge, la nomina alla qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche superiori sono effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti ordinamenti per il conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in base alle tabelle di cui all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei dipendenti che gia' rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che, in base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali qualifiche. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili per il conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami previsti dalle preesistenti norme regolamentari, gia' indetti alla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi alla qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato della qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Ai predetti dipendenti, successivamente all'approvazione dei regolamenti organici e per un triennio dalla data di scadenza del termine di cui al [primo comma dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25-com1), e' riservata un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di "dirigente" da conferire con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, pari all'80% per il primo anno e comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota e' ridotta al 60% e al 40% rispettivamente per il secondo ed il terzo anno. Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi previsti dall'art. 10 del presente accordo, ai quali potranno partecipare anche i dipendenti di cui al secondo comma. Ai fini del conferimento delle qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta ferma la scrutinabilita' del personale che alla data di approvazione dei regolamenti organici abbia maturato l'anzianita' necessaria per la promozione alle corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 44
Art. 44. Personale dei ruoli speciali transitori Al personale appartenente a ruoli speciali transitori e' attribuita con effetto dal 1 ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente art. 35 ai dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica equiparabile. A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale spetta il trattamento economico secondo le norme del presente accordo. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, al personale cui sono conferite qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base alle tabelle di attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente ordinamento ad esso economicamente equiparati. La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti dei ruoli speciali ai quali nel precedente ordinamento compete un trattamento intermedio fra quelli corrispondenti a due successive qualifiche dei ruoli ordinari e' effettuata: attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che apparteneva alla meno elevata delle precedenti due qualifiche maggiorando tale importo - mediante attribuzione del necessario numero di aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo stipendio risulti intermedio fra gli stipendi spettanti, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari appartenente alle anzidette due qualifiche nella stessa proporzione in cui risultava intermedio nel precedente ordinamento. Tali aumenti biennali sono riassorbiti con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 27. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 il servizio prestato nei ruoli speciali transitori e' valutato secondo la corrispondenza con le categorie del personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 45
Art. 45. Assegno temporaneo Per il periodo intercorrente tra il 1 ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 e' corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo stesso periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della [legge 31 luglio 1975, n. 364](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-31;364), quelle effettivamente liquidate dal 1 luglio 1975, nonche' i miglioramenti economici spettanti per lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o regolamentari - un assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L. 15.000 per ogni mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. L'assegno anzidetto e' utile - nella misura mensile lorda di L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza, nonche', per quanto concerne il trattamento pensionistico, ai fini dell'applicazione delle norme che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni del personale in servizio. Le competenze di cui ai precedenti commi sono corrisposte in due quote di uguale importo, la seconda delle quali e' erogata nel mese di gennaio 1977. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri miglioramenti e di indennita' integrativa speciale in data anteriore al 30 dicembre 1975, che non siano state gia' assoggettate a contribuzione per le assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con oneri a carico degli enti.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 46
Art. 46. Conservazione dei trattamenti di miglior favore Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, dovesse risultare alla data di entrata in vigore del presente accordo complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennita' di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorieta' nonche' l'assegno temporaneo di cui al precedente art. 45 - l'eccedenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti. Per le materie non disciplinate direttamente dalla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), o dal presente accordo, sono conservate dal personale che ne fruisca alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso le posizioni giuridiche acquisite in applicazione di atti deliberativi approvati, nei casi previsti dalla legge, dagli organi di vigilanza. Per posizioni giuridiche acquisite devono intendersi quelle gia' in concreto raggiunte alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo, con esclusione delle semplici aspettative di diritti o interessi conseguibili in forza dei preesistenti ordinamenti.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 47
Art. 47. Personale in servizio con rapporti a tempo determinato piu' volte rinnovati o ad orario ridotto Il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 con rapporto d'impiego a termine, prorogato per piu' di una volta o per un tempo superiore alla durata del rapporto iniziale, e' mantenuto in servizio a tempo indeterminato. La posizione dei singoli interessati sara' definita in conformita' all'[art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art43). Alla stessa stregua sara' definita la posizione dei dipendenti vincolati con rapporto d'impiego ad orario ridotto, con possibilita' di opzione ai fini del mantenimento in servizio a 40 ore settimanali di lavoro, compatibilmente con le esigenze funzionali degli enti interessati. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' ridotto in proporzione al minore orario di servizio. Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale sono corrisposte in misura intera, ferme restando le incompatibilita' previste da norme di legge. Per il rapporto ad orario ridotto si applicano le norme in materia di stato giuridico del personale ad orario pieno, salvi gli istituti per i quali siano previste disposizioni incompatibili con la peculiarita' del rapporto d'impiego, che saranno disciplinati con apposito regolamento.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 48
Art. 48. Regolamenti organici Al fine di pervenire ad una effettiva uniformazione degli ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti organici ai sensi dell'[art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25), devono attenersi ai principi informativi di cui all'allegato 9.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 49
Art. 49. Norme di rinvio I problemi che dovessero insorgere per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel ruolo, professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale nei confronti di particolari categorie di personale saranno definiti da ciascun ente in conformita' alle conclusioni di apposita commissione unica nazionale con la partecipazione di rappresentanti dell'ente interessato, dei Ministeri vigilanti e delle Confederazioni sindacali di cui allo [art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art28). In sede di approvazione del presente accordo sara' provveduto a disciplinare la nomina e il funzionamento della commissione medesima. Le norme di attuazione dell'[art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art17) in materia di anticipata attribuzione delle classi di stipendio saranno stabilite con il successivo accordo sindacale. Le modalita' per la copertura dei posti che risulteranno disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche in conformita' all'art. 14 del presente accordo saranno stabilite con la deliberazione da adottare a norma dell'art. 25 della citata legge n. 70. L'accantonamento dei posti nelle qualifiche dei singoli ruoli, ai sensi dell'[art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-24;336~art3), e successive modificazioni ed integrazioni, sara' effettuato, per i dirigenti, nelle qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico", in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. Per i benefici di natura assistenziale in favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza e dei loro congiunti, la materia resta disciplinata in conformita' ai criteri in vigore presso singoli enti, in attesa di pervenire a criteri uniformi con apposite norme da adottarsi da parte degli enti medesimi, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e sulla base dei migliori trattamenti in atto, entro il periodo di validita' del presente accordo.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 50
Art. 50. Norme di attuazione Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonche' i limiti previsti dall'[art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art8-com5) e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 51
Art. 51. Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimento di attivita' privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurne la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70).
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 52
Art. 52. Commissione del personale La commissione del personale e' cosi' composta: dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente; dal direttore generale dell'ente; da quattro dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal presidente dell'ente; da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro e per il segretario e' previsto un supplente. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati, nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata in carica della commissione e' fissata in 4 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parita' di voti prevale quello del presidente.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 53
Art. 53. Commissione di disciplina La commissione di disciplina e' cosi' composta: dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente; da cinque dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, nominati dal presidente dell'ente; da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro della commissione e per il segretario e' previsto un supplente. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata della commissione e' fissata in 4 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non intervenga alle riunioni per piu' di tre volte, e' dichiarato decaduto dalla nomina e sara' sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 54
Art. 54. Norme applicabili Ai dipendenti degli enti pubblici destinatari del presente accordo si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 11, ai titoli II e III e gli [articoli 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art28), [29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art29), [30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art30) e [31, commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com2), [terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com3), [quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com4) e [quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com5) con gli adattamenti e le integrazioni previste dagli articoli che seguono.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 55
Art. 55. Unita' produttive Le specifiche unita' nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali saranno determinate dai singoli enti, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, in sede di attuazione dell'[art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25-com2).
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 56
Art. 56. Dirigenti sindacali Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'[art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19). Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarita' dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo. I dirigenti sindacali di cui al primo comma: a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio; b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica rivestita; c) non possono essere trasferiti dall'unita' funzionale di appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del mandato. Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono essere adeguatamente motivati. ((5))
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 57
Art. 57. Congedi e permessi I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo sindacale per l'intera durata del mandato. Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo e' cosi' fissato cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70): 1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali; 2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della regione; 3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000, per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della provincia. Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi, per ciascuna unita' funzionale, permessi orari nei limiti complessivi appresso indicati: fino a 40 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . . 1 ora settimanale da 41 a 80 dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . 2 ore settimanali da 81 a 150 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . 3 ore settimanali da 151 a 300 dipendenti . . . . . . . . . . . . . . 8 ore settimanali da 301 a 500 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . 12 ore settimanali da 501 a 800 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . 16 ore settimanali da 801 a 1000 dipendenti . . . . . . . . . . . . . 24 ore settimanali da 1001 a 1200 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 27 ore settimanali da 1201 a 1400 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 30 ore settimanali da 1401 a 1600 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 33 ore settimanali da 1601 a 1800 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 36 ore settimanali da 1801 a 2000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 40 ore settimanali da 2001 a 2500 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 45 ore settimanali da 2501 a 3000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 50 ore settimanali da 3001 a 3500 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 55 ore settimanali da 3501 a 4000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 60 ore settimanali oltre 4000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . 70 ore settimanali I dirigenti che hanno facolta' di fruire dei permessi di cui al precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per ciascuna unita' funzionale, con arrotondamento all'unita' dell'eventuale frazione. Per le unita' funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti e' pari al numero delle ore settimanali spettanti. I permessi orari sono altresi' concessi ai dirigenti degli organi di coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo comma, della [legge 20 maggio 1970, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300), nella misura del 50% dei limiti di cui al terzo comma, per gli enti con non piu' di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali - sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento. Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse sindacale sono concessi altresi', per ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno. Le organizzazioni sindacali devono comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonche' i periodi in cui i permessi sono fruiti. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-27;770) ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che gli articoli 56 e 57 del presente allegato "per effetto dell'[art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art54-com5), e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia".
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 58
Art. 58. Assemblee I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonche', nei limiti di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. La rilevazione delle ore di assenza dal servizio per partecipare alle assemblee sara' annotata sui fogli di presenza. Le riunioni, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali dell'ente con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni preventivamente comunicate all'amministrazione. Alle assemblee possono partecipare dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali dei lavoratori che non siano dipendenti dell'ente. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente devono essere concordate tra le organizzazioni sindacali aziendali e l'amministrazione.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 59
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