DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 416
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 507, relativo alla esecuzione dello scambio di note effettuato a Roma il 12 novembre 1954-26 gennaio 1955 tra Italia e Stati Uniti d'America per sostituire l'art. 9 dell'accordo sugli aeromobili civili, i brevetti dei piloti e i certificati per aeromobili importati come merci, concluso a Washington il 13-14 ottobre 1931;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per i trasporti;
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, agli scambi di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di certificazioni di navigabilita' per prodotti aeromobili civili, effettuati a Roma il 30 giugno-3 agosto 1973 e l'8-15 luglio 1974.
LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 51
Scambi di note
SCAMBI DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI DI NAVIGABILITA' PER PRODOTTI AEROMOBILI CIVILI Parte di provvedimento in formato grafico 142/1842 Il Ministro degli affari esteri Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 30 giugno 1973 del seguente tenore: "Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che sono intercorse tra rappresentanti dei nostri rispettivi Paesi, in merito alla reciproca accettazione delle certificazioni relative all'aeronavigabilita', e nel corso delle quali si sono discussi gli opportuni provvedimenti necessari per operare in vista dei comuni obiettivi concernenti la sicurezza e per stabilire norme il piu' possibile simili. Mi consta che i due Governi hanno raggiunto un'intesa secondo quanto qui appresso riportato. Mi consta altresi' che il presente accordo non si riferisce ai requisiti relativi alla riduzione del rumore ne' a quelli antinquinamento. 1. Il presente accordo e' applicabile ai prodotti aeronautici civili (qui appresso denominati "prodotti") e a determinati elementi, indicati al paragrafo 3 del presente accordo, quando tali prodotti o elementi siano costruiti in uno Stato contraente (qui appresso denominato lo "Stato esportatore") ed esportati nell'altro Stato contraente (qui appresso denominato lo "Stato importatore"), e ai prodotti costruiti in un altro Stato con il quale entrambi gli Stati contraenti abbiano accordi di portata analoga, concernenti la reciproca accettazione delle certificazioni di aeronavigabilita'. 2a. Se le competenti autorita' aeronautiche dello Stato esportatore certificano che un prodotto costruito in quello Stato soddisfa sia le proprie leggi, regolamenti e norme applicabili sia ogni ulteriore requisito che possa eventualmente essere stato prescritto dallo Stato importatore ai sensi del paragrafo 4 del presente accordo, ovvero le leggi, i regolamenti e le norme applicabili dello Stato importatore, notificati dallo Stato importatore come applicabili nel caso specifico, lo Stato importatore, conferira' alla certificazione la stessa validita' che le conferirebbe se essa fosse rilasciata dalle proprie competenti autorita' aeronautiche secondo le proprie leggi, regolamenti e norme applicabili. b. Nel caso di prodotti costruiti in un altro Stato, con il quale entrambi gli Stati contraenti hanno accordi di portata analoga concernenti la reciproca accettazione delle certificazioni di aeronavigabilita', se le competenti autorita' aeronautiche dello Stato esportatore del prodotto forniscono una certificazione attestante la conformita' del prodotto con il progetto cui si riferisce il certificato o l'approvazione rilasciati dallo Stato importatore, e certificano che il prodotto e' in buone condizioni di aeronavigabilita', lo Stato importatore conferira' a tale certificazione la stessa validita' che le conferirebbe se essa fosse rilasciata dalle proprie competenti autorita' aeronautiche secondo le proprie leggi, regolamenti e norme applicabili. 3. Per quanto concerne gli elementi costruiti nello Stato esportatore ai fini dell'esportazione e dell'impiego su prodotti che sono stati o che possono essere certificati o approvati nello Stato importatore, se le competenti autorita' aeronautiche dello Stato esportatore certificano che l'elemento e' conforme ai dati di progetto applicabili e soddisfa le norme applicabili in materia di collaudi e di controllo di qualita' che sono state notificate dallo Stato importatore allo Stato esportatore, lo Stato importatore conferira' alla certificazione la stessa validita' che le conferirebbe se essa fosse rilasciata dalle proprie competenti autorita' aeronautiche. La presente clausola si applica soltanto agli elementi che sono costruiti nello Stato esportatore in conformita' ad un accordo tra il costruttore dell'elemento e il costruttore del prodotto costruito nello Stato importatore. La presente clausola si applica inoltre soltanto nei casi in cui, a giudizio dello Stato importatore, l'elemento presenti tale complessita' che gli accertamenti relativi alla conformita' e al controllo di qualita' non possano essere prontamente eseguiti in sede di montaggio dell'elemento sul prodotto. 4. Le competenti autorita' aeronautiche dello Stato importatore avranno il diritto di subordinare la loro accettazione di qualsiasi certificazione rilasciata dalle competenti autorita' aeronautiche dello Stato esportatore alla conformita' del prodotto con ogni ulteriore requisito che lo Stato importatore ritenga necessario per garantire che il prodotto raggiunga un livello di sicurezza equivalente a quello contemplato dalle proprie leggi, regolamenti e norme applicabili, che sarebbero validi per un prodotto similare costruito nello Stato importatore. Le competenti autorita' aeronautiche dello Stato imperatore comunicheranno tempestivamente alle competenti autorita' aeronautiche dello Stato esportatore ogni predetto ulteriore requisito. 5. Le competenti autorita' aeronautiche di ciascuno Stato contraente terranno esaurientemente informate le competenti autorita' aeronautiche dell'altro Stato contraente riguardo a tutte le modifiche obbligatorie e a tutte le ispezioni speciali obbligatorie, di cui esse stabiliscano la necessita' per i prodotti importati o esportati ai quali si applica il presente accordo. 6. Le competenti autorita' aeronautiche dello Stato esportatore, per quanto riguarda i prodotti in esso costruiti, coadiuveranno le competenti autorita' aeronautiche dello Stato importatore nell'accertamento della conformita' delle grandi modifiche di progetto e delle grandi riparazioni, effettuate sotto il controllo delle competenti autorita' aeronautiche dello Stato importatore, con le leggi, i regolamenti e le norme, in base ai quali il prodotto e' stato certificato o approvato per la prima volta. 7. Le competenti autorita' aeronautiche di ciascuno Stato contraente terranno correntemente informate le competenti autorita' aeronautiche dell'altro Stato contraente riguardo a tutte le pertinenti leggi, regolamenti e norme, emanati nel proprio Stato. 8. In caso di interpretazione controversa delle leggi, dei regolamenti o delle norme relativi alle certificazioni o alle approvazioni contemplate dal presente accordo, prevarra' l'interpretazione data dalle competenti autorita' aeronautiche dello Stato contraente la cui legge, regolamento o norma forma oggetto di interpretazione. 9. Ai fini del presente accordo: (a) "Prodotti" significa aeromobili, motori, eliche o apparecchiature; (b) "Aeromobili" significa aeromobili civili di ogni categoria, impiegati sia per trasporto pubblico sia per altri scopi, e comprende le relative parti di ricambio e di modifica; (c) "Motori" significa motori destinati all'impiego sugli aeromobili di cui alla definizione del comma (b), e comprende le relative parti di ricambio e di modifica; (d) "Eliche" significa eliche destinate all'impiego sugli aeromobili di cui alla definizione del comma (b) e comprende le relative parti di ricambio e di modifica; (e) "Apparecchiature" significa qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio, utilizzato o destinato ad essere utilizzato nell'impiego di un aeromobile in volo, e che sia installato o destinato ad essere installato sugli aeromobili di cui alla definizione del comma (b), o ad essi unito, ma che non faccia parte della cellula, del motore o dell'elica; il termine comprende le parti di ricambio e di modifica destinate alle apparecchiature stesse; (f) "Elemento" significa qualsiasi materiale, parte o sottogruppo, non contemplato dai commi (b), (c), (d) o (e), e destinato all'impiego su aeromobili, motori, eliche o apparecchiature civili; (g) "Costruito in uno Stato contraente" significa che il prodotto o l'elemento, nel suo complesso, e' costruito nello Stato esportatore, sebbene alcune sue parti possano essere costruite in un altro Stato; (h) "Leggi, regolamenti e norme applicabili" significa: (I) quelle leggi, regolamenti e norme di aeronavigabilita' che sono in vigore alla data in cui il costruttore richiede la certificazione del prodotto da parte dello Stato importatore, ovvero. (II) per i prodotti dei quali permane la produzione, le norme di aeronavigabilita' in vigore alla data dell'ultimo aggiornamento delle norme di aeronavigabilita' la cui applicazione era prescritta ai fini della certificazione del prodotto nello Stato esportatore, oppure le norme di aeronavigabilita' dello Stato importatore applicabili a un prodotto similare certificato in base alle norme di aeronavigabilita' della stessa data, ovvero, (III) per i prodotti dei quali e' cessata la produzione, le norme di aeronavigabilita' ritenute accettabili nel caso specifico da parte delle competenti autorita' aeronautiche dello Stato importatore; (i) "Competenti autorita' aeronautiche" significa le autorita' alle quali, conformemente alle leggi dello Stato contraente interessato, compete la responsabilita' della certificazione dei prodotti e degli elementi aeronautici civili in rapporto alla loro aeronavigabilita'. 10. Le competenti autorita' aeronautiche di ciascuno Stato contraente provvederanno, in materia di procedure, a quelle reciproche intese che esse riterranno necessarie per l'applicazione del presente accordo e per garantire che siano evitate certificazioni, prove e verifiche superflue. 11. Ciascuno Stato contraente terra' informato l'altro Stato contraente riguardo all'identita' delle proprie competenti autorita' aeronautiche. 12. L'uno o l'altro dei due Stati contraenti puo' porre termine al presente accordo allo scadere di non meno di sei mesi dopo che avra' dato preavviso scritto di tale intenzione all'altro Stato. 13. Il presente accordo porra' termine e sostituira' l'accordo fra i nostri Governi relativo ai certificati di navigabilita', stipulato mediante lo scambio di note effettuato a Roma il 12 novembre 1954 e il 26 gennaio 1955. Al ricevimento di una nota di Vostra Eccellenza che indichi che le norme precedenti sono accettabili per il Governo italiano, il Governo degli Stati Uniti d'America riterra' che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo in materia tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della risposta di Vostra Eccellenza". Ho l'onore di assicurare V. E. che il testo che precede e' stato approvato dal Governo italiano e pertanto la presente nota, unitamente alla nota di V. E. del 30 giugno 1973, costituiscono un accordo tra i due Governi che entra in vigore alla data della presente nota. Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Roma, 3 agosto 1973 MORO Sua Eccellenza John VOLPE, ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA Il Ministro degli affari esteri Roma, 8 luglio 1974 Eccellenza, ho l'onore di far riferimento allo scambio di note del 30 giugno-3 agosto 1973 relativo all'accordo italostatunitense sui certificati di aeronavigabilita'. Al riguardo, allo scopo di realizzare una perfetta aderenza della versione italiana di tale accordo a quella inglese, ha l'onore di comunicarLe che alla riga 4ª del paragrafo 5 della mia lettera indirizzata a Vostra Eccellenza il 3 agosto 1973, dopo le parole "... ispezioni speciali obbligatorie;.." si intendono aggiunte le parole "... che interessano l'aeronavigabilita' e...". Di conseguenza, la precedente redazione del suddetto paragrafo 5 si intende sostituita dal testo seguente: "Le competenti autorita' aeronautiche di ciascuno Stato contraente terranno esaurientemente informate le competenti autorita' aeronautiche dell'altro Stato contraente riguardo a tutte le modifiche obbligatorie e a tutte le ispezioni speciali obbligatorie, che interessano l'aeronavigabilita' e di cui esse stabiliscano la necessita' per i prodotti importati o esportati ai quali si applica il presente accordo". Saro' grato a Vostra Eccellenza, ove nulla osti a quanto sopra, se vorra' accusare ricevuta della presente. Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. MORO Sua Eccellenza John VOLPE, ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA Parte di provvedimento in formato grafico
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