LEGGE 28 aprile 1976, n. 424

Type Legge
Publication 1976-04-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967: a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale; c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche, con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo; d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica; e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti; g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e 14 degli atti stessi.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione di detti atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.

Art. 4

La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale ed alle unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5

A decorrere dal 1 gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attivita' delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si fara' fronte, per l'anno 1975: quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975; quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE MORO - RUMOR - BONIFACIO - COLOMBO - STAMMATI - MARCORA - DONAT-CATTIN - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE' INTELLECTUELLE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

Testo ufficiale italiano, stabilito in virtu' dell'articolo 20.2 CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE firmata a STOCCOLMA il 14 luglio 1967 Le Parti Contraenti, animate dal desiderio di contribuite a una migliore comprensione e collaborazione tra gli Stati, nel loro interesse reciproco e nel rispetto della loro sovranita' ed eguaglianza, desiderose, per incoraggiare l'attivita' creativa, di promuovere la protezione della proprieta' intellettuale nel mondo, desiderose d'ammodernare e rendere piu' funzionale l'amministrazione delle Unioni istituite nei campi della protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche, pur rispettando pienamente l'autonomia di ciascuna di queste Unioni, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Istituzione dell'organizzazione Con la presente Convenzione e' istituita l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per: i) "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (OMPI); ii) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale; iii) "Convenzione di Parigi", la Convenzione per la protezione della proprieta' industriale, firmata il 20 marzo 1883, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti; iv) "Convenzione di Berna", la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 1886, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti; v) "Unione di Parigi, l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi; vi) "Unione di Berna", l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna; vii) "Unioni", l'Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla medesima, l'Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a promuovere la protezione della proprieta' intellettuale la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione giusta l'articolo 4 iii); viii) "proprieta' intellettuale", i diritti relativi: - alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, - alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, - alle invenzioni in tutti i campi dell'attivita' umana, - alle scoperte scientifiche, - ai disegni e modelli industriali, - ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, - alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all'attivita' intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Scopo dell'Organizzazione L'Organizzazione si propone: i) di promuovere la protezione della proprieta' intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale, ii) di realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Funzioni Al fine di conseguire lo scopo definito nell'articolo 3, l'Organizzazione, mediante i suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione: i) si adopera a promuovere l'adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprieta' intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo; ii) cura i servizi amministrativi dell'Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla medesima e dell'Unione di Berna; iii) puo' accettare di assumere l'amministrazione relativa all'attuazione di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprieta' intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione; iv) incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della proprieta' intellettuale; v) offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un'assistenza tecnico-giuridica nel campo della proprieta' intellettuale; vi) riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprieta' intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i risultati; vii) cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprieta' intellettuale e, se e' il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime; viii) prende ogni altro opportuno provvedimento.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Membri 1. Puo' diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni definite nell'articolo 2 vii). 2. Puo' parimente diventare Membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato che non sia membro di una Unione, purche': i) sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate connesse alla medesima o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o partecipi allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, oppure ii) sia invitato dall'Assemblea generale a partecipare alla presente Convenzione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Assemblea generale 1. a) E' istituita un'Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni. b) Il Governo di ogni Stato membro e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. L'Assemblea generale: i) nomina il Direttore generale su proposta del Comitato di coordinamento; ii) esamina e approva le relazioni del Direttore generale concernenti l'Organizzazione e gli impartisce le necessarie direttive; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive; v) adotta il bilancio preventivo triennale delle spese comuni alle Unioni; v) approva le disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'articolo 4 iii); vi) adotta il regolamento finanziario dell'Organizzazione; vii) determina le lingue di lavoro della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite; viii) invita a partecipare alla presente Convenzione gli Stati contemplati nell'articolo 5.2 ii); ix) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione. 3. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di una o piu' Unioni, dispone di un voto nell'Assemblea generale. b) La meta' degli Stati membri dell'Assemblea generale costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell'Assemblea generale, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell'Assemblea generale che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dei commi e) ed f), l'Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'accettazione delle disposizioni per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'articolo 4, iii) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. f) L'approvazione di un accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite richiede la maggioranza dei nove decimi dei voti espressi. g) La nomina del Direttore generale (alinea 2, i), l'approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali (alinea 2, v) e il trasferimento della sede (articolo 10) richiedono la maggioranza prevista, non solo nell'Assemblea generale, bensi' anche nell'Assemblea dell'Unione di Parigi e nell'Assemblea dell'Unione di Berna. h) L'astensione non e' considerata voto. i) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4. a) L'Assemblea generale si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria; essa e' convocata dal Direttore generale. b) L'Assemblea generale e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di coordinamento o d'un quarto degli Stati membri dell'Assemblea generale. c) Le riunioni hanno luogo nella sede dell'Organizzazione. 5. Gli Stati partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea generale come osservatori. 6. L'Assemblea generale stabilisce il suo regolamento interno.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Conferenza 1. a) E' istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni. b) Il Governo di ogni Stato e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. La Conferenza: i) discute le questioni d'interesse generale nel campo della proprieta' intellettuale e puo' adottare raccomandazioni concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l'autonomia delle Unioni; ii) adotta il bilancio preventivo triennale della Conferenza; iii) stabilisce, nei limiti di detto preventivo, il programma triennale d'assistenza tecnicogiuridica; iv) adotta le modificazioni alla presente Convenzione secondo la procedura definita nell'articolo 17; v) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; vi) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione. 3. a) Ogni Stato membro dispone di un voto nella Conferenza. b) Un terzo degli Stati membri costituisce il quorum. c) Riservate le disposizioni dell'articolo 17, la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. d) L'ammontare dei contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni e' stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto d'intervenire. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4. a) La Conferenza e' convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale. b) La Conferenza e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta della maggioranza degli Stati membri. 5. La Conferenza stabilisce il suo regolamento interno.

Convenzione-art. 8

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