LEGGE 28 aprile 1976, n. 424

Type Legge
Publication 1976-04-28
Ultimo aggiornamento 1976-06-19
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Articolo 16 Atti applicabili 1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 31 ottobre 1958. b) Nondimeno, ciascun Paese dell'Unione particolare, che abbia ratificato il presente Atto o vi abbia aderito, rimane vincolato dall'Atto del 31 ottobre 1958 per i suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito. 2. I Paesi estranei all'Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, l'applicano alle registrazioni internazionali di denominazioni di origine eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda dell'Amministrazione di ogni Paese dell'Unione particolare non partecipe del presente Atto, sempreche' tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti Paesi. Le condizioni stabilite nel presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda di un'Amministrazione dei suddetti Paesi estranei all'Unione particolare che divengono partecipi del presente Atto, questi ultimi accettano che il Paese suindicato esiga l'adempimento delle condizioni prescritte dall'Atto del 31 ottobre 1958.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Firma. Lingue. Funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce e le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 14.2 c) e 4.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 9 a 12 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.

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