LEGGE 5 maggio 1976, n. 425

Type Legge
Publication 1976-05-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 56 della convenzione stessa.

LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI - MARTINELLI - GIOIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Polonia e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Aldo Moro Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana, Il CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA: il Signor Stefan Olszowski Ministro per gli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato: a) l'espressione "ufficio consolare" designa un Consolato Generale, un Consolato, un Vice Consolato o una Agenzia Consolare; b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita'; d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari; e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare; f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare; g) l'espressione "membro dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; h) l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; i) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare; j) l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; k) l'espressione "membro di famiglia" designa il coniuge del membro dell'ufficio consolare, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottanti ed i figli adottivi, i fratelli e le sorelle dell'uno e dell'altro coniuge, purche' conviventi e a carico del membro dell'ufficio consolare. Tuttavia, in casi particolari, puo' essere considerata membro di famiglia la persona dichiarata tale dallo Stato di invio e accettata come tale dallo Stato di residenza; l) l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, autorizzata ad issare la bandiera di una delle Parti contraenti; questa espressione non comprende tuttavia le navi da guerra.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Istituzione di Uffici consolari 1. Un Ufficio consolare dello Stato di invio non puo' essere costituito nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di questo ultimo Stato. 2. La sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare sono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti. 3. Modificazioni ulteriori non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede o alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. 4. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza e' altresi' richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un Ufficio consolare esistente, fuori della sede di questo.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Competenza territoriale dell'ufficio consolare Le funzioni consolari devono essere esercitate nell'ambito della circoscrizione consolare; non possono essere esercitate fuori di essa se non con il consenso dello Stato di residenza.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Lettera patente e exequatur 1. Il capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni in virtu' dell'exequatur rilasciatogli dallo Stato di residenza, dopo la presentazione per via diplomatica della patente consolare. 2. La patente consolare deve attestare i nomi, il cognome e il rango del capo dell'ufficio consolare, nonche' la classe, la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente dallo Stato di residenza ad esercitare le sue funzioni. In tal caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Reggenza dell'ufficio consolare 1. Se il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni e se il suo posto e' vacante, un reggente puo' agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare. 2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente Convenzione si applicano al reggente dell'ufficio consolare, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare e' subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare e' ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Notifiche riguardanti i membri del personale consolare 1. La missione diplomatica dello Stato di invio notifica al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza i nomi, i cognomi dei membri del personale consolare, il rango e le mansioni e, secondo il caso, la cittadinanza, nonche' l'ufficio consolare al quale sono stati destinati o assunti. La notifica deve avvenire nello stesso giorno in cui inizia l'esercizio delle mansioni. 2. Ai membri dell'ufficio consolare saranno rilasciati dalle autorita' competenti dello Stato di residenza idonei documenti attestanti il loro status o la loro occupazione.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Cittadinanza dei funzionari consolari Puo' essere funzionario consolare soltanto un cittadino dello Stato di invio.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Dichiarazione di persona non grata 1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire i motivi della sua decisione, che un funzionario consolare e' persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare e' persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio e' obbligato a richiamare la persona in causa. 2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un periodo di tempo ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Fine delle funzioni di membro dell'ufficio consolare Le funzioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente per effetto: a) della notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni della persona in questione sono terminate; b) del ritiro dell'exequatur; c) della notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Ambito generale dell'attivita' consolare L'ufficio consolare favorisce con la sua attivita' la collaborazione fra le Parti contraenti nel campo economico, commerciale, culturale, scientifico, turistico e sportivo, contribuendo in tal modo allo sviluppo delle relazioni amichevoli fra i due Paesi.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini Il capo dell'ufficio consolare tutela e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, persone fisiche e giuridiche, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio Il capo dell'ufficio consolare puo', con riserva delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini del proprio Stato o prendere misure per assicurarne la rappresentanza appropriata dinanzi ai tribunali e alle altre autorita' dello Stato di residenza allo scopo di promuovere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie atte a salvaguardare i diritti o gli interessi di quei cittadini che, a causa della loro assenza o per altra ragione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Rilascio di passaporti e di visti Il capo dell'ufficio consolare rilascia i passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio e vi effettua annotazioni, nonche' rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Funzioni in materia di stato civile 1. Il capo dell'ufficio consolare puo' redigere gli atti di stato civile riguardanti la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato di invio, nonche' rilasciare estratti e certificati di tali atti. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Funzioni notarili e amministrative 1. Il capo dell'ufficio consolare puo' compiere i seguenti atti: a) registrare i cittadini dello Stato di invio che risiedono o dimorano temporaneamente nella circoscrizione consolare; b) ricevere, redigere oppure certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e rilasciare documenti sulla base di queste dichiarazioni; c) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato di invio; d) redigere oppure certificare i contratti stipulati fra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purche' tali contratti e dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il capo dell'ufficio consolare non puo' compiere i suddetti atti se i contratti o le dichiarazioni concernano l'acquisto, la modificazione o l'estinzione di diritti reali riguardanti beni immobili situati nello Stato di residenza; e) redigere oppure certificare i contratti tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza oppure cittadini di Stati terzi dall'altra parte, quando questi contratti devono essere eseguiti o produrre effetti giuridici esclusivamente nello Stato di invio, a condizione che non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; f) redigere e certificare traduzioni di documenti; g) certificare copie e fotocopie di documenti; h) autenticare su documenti di qualsiasi genere le firme di cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza; i) legalizzare i documenti redatti o certificati nello Stato di residenza o di invio; j) su richiesta dei tribunali o di altre autorita' dello Stato di invio ricevere le deposizioni dei cittadini di detto Stato, nonche' consegnare loro ogni atto di tali tribunali ed autorita'; k) ricevere in deposito denaro, titoli, oggetti nonche' documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio, oppure ad essi destinati; i) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio, a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza. 2. I documenti redatti, certificati o legalizzati dal capo dell'ufficio consolare, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio, hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio dei documenti redatti, certificati o legalizzati dai competenti organi di questo Stato.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Comunicazioni in materia di successione 1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di questo ultimo Stato ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare e gli trasmetteranno gratuitamente copia dell'atto di morte nonche' tutte le notizie di cui esse dispongono in merito agli eredi, agli aventi diritto a riserva e ai legatari, alla loro residenza e al domicilio, ai beni ereditari e all'esistenza di un testamento. Le suddette autorita' informeranno anche l'ufficio consolare dello Stato di invio nel caso in cui avranno appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. Quando l'erede, l'avente diritto a riserva o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio, le autorita' competenti dello Stato di residenza ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Funzioni in materia di successione 1. L'autorita' competente dello Stato di residenza informera' senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate o da adottarsi per la salvaguardia e l'amministrazione dell'eredita' rimasta nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo', direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo. In particolare puo': a) chiedere l'apposizione dei sigilli e la formazione dell'inventario dei beni ereditari ed essere presente all'esecuzione di questi atti; b) chiedere le informazioni che riguardano l'esistenza di un testamento ed altri dati necessari al reperimento delle persone aventi diritto alla successione; c) fare proposte alla autorita' competente relative sia alla nomina di un amministratore o di un curatore dell'eredita' sia all'amministrazione dell'eredita'. 3. L'amministratore o curatore dell'eredita', su richiesta del capo dell'ufficio consolare, dovra' comunicare all'ufficio stesso ogni notizia concernente l'amministrazione dell'eredita'. 4. I poteri del capo dell'ufficio consolare previsti nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo cessano nel momento in cui risulti che non esistono persone, aventi diritto alla successione, di nazionalita' dello Stato di invio; ovvero dal momento in cui tutti gli eredi, gli aventi diritto a riserva e i legatari siano presenti o rappresentati.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Rappresentanza in materia di successione 1. Nel caso in cui, nei confronti di beni ereditari che si trovino nello Stato di residenza, qualunque sia la cittadinanza del de cuius, sia interessato un cittadino dello Stato di invio, il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione si e' aperta la successione od e' stata stabilita l'amministrazione dell'eredita', puo' rappresentare o assicurare una adeguata rappresentanza di questo cittadino in giudizio o davanti ad altre autorita' dello Stato di residenza allo scopo di chiedere, con l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, la salvaguardia dei diritti e degli interessi di tale cittadino che, a causa della sua assenza o per qualsiasi altra ragione, non possa difendere in tempo utile i suoi diritti ed interessi e l'adozione, nei confronti di questa eredita', delle misure previste nell'articolo 18, paragrafi 2 e 3. 2. I poteri del capo dell'ufficio consolare previsti nel paragrafo 1 del presente articolo cessano nel momento in cui il cittadino dello Stato di invio sia presente o rappresentato.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Consegna di beni ereditari all'ufficio consolare 1. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede, ad avente diritto a riserva od a legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati, in conformita' alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede, dell'avente diritto a riserva o legatario, a condizione: a) che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; b) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 2. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio, che si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza, il danaro, gli effetti ed i preziosi che il defunto aveva con se' saranno consegnati, previa deduzione delle spese di alloggio, di vitto e funerarie, all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Funzioni in materia di tutela e curatela 1. Quando e' necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per una persona che e' cittadino dello Stato di invio, come pure alla nomina di un curatore dei beni di una persona assente che e' cittadino dello Stato di invio, le autorita' dello Stato di residenza ne informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' dello Stato di residenza per la nomina del tutore o del curatore di un cittadino dello Stato di invio, come pure per la nomina di un curatore dei beni di un assente, cittadino dello stesso Stato di invio.

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