DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1976, n. 479
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 29 del regolamento di sanita' marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;
Vista la legge 18 ottobre 1973, n. 645, concernente la modifica dell'art. 119 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288 e' sostituito come segue: "1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di eta'".
LEONE MORO - GULLOTTI GIOIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 52
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