DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. 487

Type DPR
Publication 1976-06-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 87, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Alle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si accede mediante concorso, per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani o equiparati che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite massimo di eta'; b) buona condotta; c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Per l'ammissione al concorso per assistente sociale e' inoltre richiesto il possesso di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 2

I concorsi consistono in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

Art. 3

La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalita' necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore o di assistente sociale nel settore penitenziario. L'esito favorevole della prova di attitudine professionale e' condizione di ammissibilita' alle prove culturali.

Art. 4

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio. Le prove scritte del concorso per educatore per adulti hanno per oggetto: 1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della liberta'; 2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria. Le prove scritte del concorso per assistenti sociali per adulti hanno per oggetto: 1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della liberta'; 2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria. Il colloquio verte, per entrambi i concorsi, sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie: 1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo; 2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Art. 5

La commissione esaminatrice e' composta: da un impiegato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente; da un professore docente di materie giuridiche in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membro; da un professore di filosofia, pedagogia e psicologia in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membro; da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione predetta con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri; le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a consigliere alla seconda classe di stipendio (parametro 257).

Art. 6

I vincitori del concorso per educatori sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione della durata di tre mesi, organizzato dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

LEONE MORO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1976

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 76

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