LEGGE 10 maggio 1976, n. 491

Type Legge
Publication 1976-05-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Ankara il 30 giugno 1973: a) protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunita', con atto finale; b) accordo interno finanziario complementare relativo al protocollo complementare; c) protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17, 5 e 5 degli atti stessi.

LEONE MORO - RUMOR - STAMMATI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'Accordo di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunita' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, I cui Stati, qui di seguito denominati "Stati membri originari", sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente dell'Irlanda, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, I cui Stati, qui di seguito denominati "nuovi Stati membri", sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, qui di seguito chiamato "Trattato di adesione", e il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e il Presidente della Repubblica della Turchia, dall'altro, Hanno deciso di fissare di comune accordo gli adeguamenti dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, qui di seguito chiamato "Accordo di associazione", nonche' del protocollo aggiuntivo e del protocollo finanziario, adeguamenti resisi necessari a seguito dell'adesione alla Comunita' economica europea del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e hanno designato a tale scopo come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli affari esteri; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Signor NIELS ERSBOLL, Ambasciatore, rappresentante permanente; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Signor OTTO SCHLECHT, Segretario di Stato per gli affari economici; Signor U. LEBSANFT, Ambasciatore, rappresentante permanente; Il Presidente della Repubblica francese: Signor DE LIPKOWSKI, Segretario di Stato agli affari esteri; Il Presidente d'irlanda: Signor J. KEATING, Ministro dell'industria e del commercio; Il Presidente della Repubblica italiana: Signor MARIO PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo; Signor JEAN DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante permanente; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi; Signor L. BRINKHORST, Segretario di Stato agli affari esteri; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Signor DAVIES, Cancelliere del Ducato di Lancaster; Il Consiglio delle Comunita' europee: Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Presidente del Consiglio; Signor CHRISTOPHER SOAMES, Vicepresidente della Commissione; Il Presidente della Repubblica di Turchia: Signor UMIT HALUK BAYULKEN, Ministro degli affari esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano Parti dell'Accordo di associazione fra la Comunita' economica europea e la Turchia, nonche' delle dichiarazioni allegate all'Atto finale firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ed all'Atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970.

Protocollo-art. 2

TITOLO I MISURE DI ADEGUAMENTO ARTICOLO 2. I testi dell'Accordo di associazione, ivi compresi i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' le dichiarazioni di cui all'articolo 1, redatti in lingua inglese e danese che figurano in allegato al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3. L'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo addizionale e' sostituito dalle disposizioni seguenti: 4. Il Consiglio di associazione puo' anche decidere, nel corso della fase transitoria, che la facolta' riconosciuta alla Turchia nel paragrafo 3 puo' comportare, in luogo di un ripristino, di una maggiorazione o dell'instaurazione dei dazi doganali, la possibilita' di introdurre restrizioni quantitative a condizione che il contingente aperto a favore della Comunita' non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione effettuate in provenienza dalla Comunita' durante l'anno precedente. Il valore delle importazioni effettuate nel 1967 dei prodotti cui si applicano queste restrizioni quantitative provenienti dalla Comunita' deve essere imputato sul valore totale delle importazioni contemplate al paragrafo 3, primo comma. Il Consiglio di associazione fissa le modalita' di questi provvedimenti e le condizioni per la loro eliminazione. 5. In deroga al paragrafo 4 e per il periodo durante il quale la Turchia applica la percentuale di liberalizzazione consolidata fissata al 40 per cento, in conformita' dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, si applicano le norme seguenti: Se il Consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a norma del paragrafo 4 entro un termine di 6 mesi con decorrenza dall'inoltro della richiesta, la Turchia puo', dopo averne informato il Consiglio di associazione e non prima di un anno dopo l'inoltro della sua richiesta, introdurre restrizioni quantitative che soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 4. Il complesso di queste restrizioni quantitative non deve interessare un valore d'importazione superiore al 5 per cento delle importazioni del 1967 provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria. Il valore delle importazioni del 1967 interessate da queste restrizioni quantitative, calcolato sulla base delle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria, deve essere imputato sul valore stabilito al paragrafo 3, primo comma. Se, nondimeno, queste restrizioni interessano prodotti aggiunti all'elenco all'atto di un aumento del tasso di liberalizzazione consolidato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, il valore delle importazioni viene calcolato sulla base delle importazioni del 1967 provenienti dagli Stati membri originari e dai nuovi Stati membri. Contemporaneamente, la Turchia deve aggiungere nuovi prodotti all'elenco di liberalizzazione consolidato a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, in modo che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunita' del complesso dei prodotti inseriti nell'elenco non risulti diminuito. In sede di Consiglio di associazione possono aver luogo delle consultazioni sull'eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative introdotte dalla Turchia in applicazione del presente paragrafo. 6. Il Consiglio di associazione puo' derogare ai paragrafi 1, 3, 4 e 5".

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Per l'applicazione dell'articolo 12, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 25 del protocollo addizionale, l'importo delle importazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria quelle, effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati membri durante il periodo considerato. Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del protocollo addizionale, questa norma vale unicamente per gli aumenti delle aliquote di liberalizzazione consolidate che la Turchia deve effettuare con decorrenza dal 1 gennaio 1976. 2. All'atto dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia puo' apportare modifiche all'elenco di liberalizzazione notificato in conformita' dell'articolo 22, paragrafo 4, del protocollo addizionale purche' vengano osservate le seguenti condizioni: - dette modifiche non devono colpire piu' del 10 per cento del valore delle importazioni del 1967, provenienti dalla Comunita', dei prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione; - il valore delle importazioni, provenienti dalla Comunita', di tutti i prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione, sempre calcolato in base alle cifre dell'anno 1967, non deve risultare, diminuito; - per i prodotti ritirati dall'elenco di liberalizzazione devono essere aperti contingenti almeno pari al 60 per cento delle importazioni di detti prodotti effettuate in provenienza dalla Comunita' durante lo anno precedente, fatta salva la facolta' della Turchia di applicare a questi prodotti l'articolo 22, paragrafo 5, del protocollo addizionale. Il valore delle importazioni, di provenienza della Comunita', interessate da queste modifiche deve essere imputato sul valore totale delle importazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 12 del protocollo addizionale. La Turchia notifica al Consiglio di associazione i provvedimenti adottati in conformita' delle succitate disposizioni.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione e' sostituito dalle seguenti disposizioni: L'accordo si applica, da un lato, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonche' ai territori europei rappresentati, nelle relazioni esterne, da uno Stato membro e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica di Turchia".

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6. Gli esami successivi previsti dall'articolo 35, paragrafo 3, del protocollo addizionale sono anticipati di un anno.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7. I volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore della Turchia dall'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato n. 1 e dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale, sono aumentati come segue: Prodotti petroliferi raffinati (voci della tariffa doganale comune: numeri 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C) . 340.000 tonnellate Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune: n. 55.05) . . . . . . . . . . 390 tonnellate Altri tessuti di cotone (voce della tariffa doganale comune: n. 55.09). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390 tonnellate.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8. L'importo di 195 milioni di unita' di conto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 del protocollo finanziario del 23 novembre 1970 e' sostituito dall'importo di 242 milioni di unita' di conto.

Protocollo-art. 9

TITOLO II MISURE TRANSITORIE ARTICOLO 9. 1. Le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, prescritte a norma dell'Accordo di associazione, vengono applicate nei nuovi Stati membri, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nelle proporzioni e secondo i calendari prescritti. Tuttavia le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni per quanto riguarda gli allegati nn. 2 e 6 del protocollo addizionale non possono essere in alcun caso inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria. 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1975, per i prodotti di cui all'allegato I possono essere applicati dall'Irlanda nei confronti della Turchia dazi doganali uguali ai dazi applicati nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito. 3. Le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano le riduzioni nei confronti della Turchia conformemente al paragrafo 1, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 4. In deroga ai paragrafi precedenti, se l'applicazione di questi ultimi dovesse determinare movimenti tariffari che si discostano momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, i nuovi Stati membri possono mantenere i propri dazi fino al momento in cui il livello di questi ultimi sara' raggiunto nell'ambito del ravvicinamento verso il dazio finale, o, se del caso, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena il ravvicinamento in parola raggiunga o superi tale livello.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10. I nuovi Stati membri allineano i propri dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di questi dazi, relativi ai prodotti di cui all'allegato II, sui dazi prescritti dall'Accordo di associazione applicando nei confronti della Turchia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati membri. L'articolo 9 e' applicabile all'elemento protettore di questi dazi.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Nei confronti dei nuovi Stati membri la Turchia riduce, per quote del 20 per cento, la differenza esistente tra i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente da essa applicati nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica in virtu' dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, secondo il seguente calendario: - il primo ravvicinamento viene effettuato sin dall'entrata in vigore del presente protocollo; - i quattro ravvicinamenti successivi vengono effettuati il 1 gennaio 1974, il 1 gennaio 1975, il 1 gennaio 1976 ed il 1 luglio 1977. 2. Qualora il presente protocollo entri in vigore dopo il 1 gennaio 1974, la Turchia applica nei confronti dei nuovi Stati membri il livello di ravvicinamento che risulta dal calendario indicato al paragrafo 1 al momento dell'entrata in vigore. 3. In caso di modifica del calendario e del ritmo previsti per la eliminazione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adottera' le misure necessarie per tener conto di tale modifica. 4. Il Consiglio di associazione puo' prendere appropriati provvedimenti per far coincidere le riduzioni che la Turchia deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze prescritte in virtu' del protocollo addizionale.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Sono ammesse al beneficio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trovavano in libera pratica in Turchia. Tuttavia, l'ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui sopra puo' essere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finche' negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati membri. L'articolo 3 del protocollo addizionale e' applicabile.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13. 1. I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato III vengono soppressi nei confronti della Turchia al piu' tardi, secondo i casi, il 1 luglio 1975 o il 1 gennaio 1985, secondo modalita' che saranno determinate dal Consiglio di associazione. 2. Fino al 31 dicembre 1974, le importazioni nel Regno Unito, provenienti dalla Turchia, di prodotti di cui all'allegato IV possono essere limitate ai seguenti contingenti annui: - contingente 1973: 306 tonnellate; - contingente 1974: 368 tonnellate.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14. Durante un periodo che scade il 1 luglio 1977, i contingenti tariffari stabiliti all'articolo I, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale sono suddivisi nel modo seguente: Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune n. 55.05): per la Comunita' nella sua composizione originaria. . 300 tonnellate; per la Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 tonnellate; per l'Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 tonnellate; per il Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 tonnellate. Altri tessuti di cotone(voci della tariffa doganale comune: n. 55.09): per la Comunita' nella sua composizione originaria . 1000 tonnellate; per la Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 tonnellate; per l'Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 tonnellate; per il Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 tonnellate.

Protocollo-art. 15

ARTICOLO 15. 1. Durante il periodo determinato all'articolo 14, il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale e' calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell'incidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 2. Durante lo stesso periodo, i prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fissi di cui all'allegato n. 6 del protocollo addizionale vengono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

Protocollo-art. 16

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 16. Il presente protocollo nonche' i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia.

Protocollo-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Il presente protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali e concluso validamente, per quanto riguarda la Comunita', con una decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa in conformita' delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle altre Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

Protocollo-art. 18

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