LEGGE 10 maggio 1976, n. 492
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.
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