DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1976, n. 503

Type DPR
Publication 1976-04-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Riconosciuta l'opportunita' di disciplinare i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie previste dall'art. 99 del predetto testo unico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Gli utenti che spediscono, nel servizio postale interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale. A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi, e' accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale. La riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed e' accordata anno per anno. Le riduzioni non si applicano sulle tasse o sopratasse stabilite per i servizi accessori, ne' possono essere cumulate con altre riduzioni comunque concesse. Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purche' non realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in raccomandazione.

Art. 2

Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente articolo non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di piu' mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di affari, ne' quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un trattamento tariffario ridotto. La riduzione di tariffa e' concessa a condizione che il mittente provveda: a) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente approvate dall'amministrazione; b) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale competente; c) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di trasporto messi a disposizione dell'amministrazione oppure a curarne il trasporto, a proprie spese, all'ufficio postale designato dalla competente direzione compartimentale.

Art. 3

Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento, puo' sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state osservate, in tutto od in parte, le norme del presente decreto, salva l'applicazione dell'art. 82 del codice postale. L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni e quelli effettivi degli oggetti spediti.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 4

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