DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. 504
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 422;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' autorizzata l'istituzione, presso la filiale di Piacenza della Banca d'Italia, di una sezione della cassa speciale e dell'annesso ufficio governativo di controllo per le operazioni di cambio dei biglietti logori.
Art. 2
Le operazioni di distruzione dei biglietti logori ammessi al cambio ai sensi dell'art. 68 del regolamento nelle premesse citato, possono essere effettuate - presso la cassa speciale della Banca d'Italia e della suddetta sezione istituita presso la filiale dell'Istituto in Piacenza - anche mediante triturazione.
LEONE MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 5
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.