DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 515

Type DPR
Publication 1976-04-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili, annesso al presente decreto.

LEONE MORO - DONAT - CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1976

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 29

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1973, N. 883, SULLA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI E DELLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI. Art. 1. Legge 26 novembre 1973, n. 883 Ai fini del presente regolamento per "legge" si intende la legge 26 novembre 1973, n. 883.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 2

Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194)))

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 3

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194)))

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 4

Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194)))

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 5

Art. 5. Applicazione dell'etichetta e del contrassegno L'etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile, mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei. Il contrassegno e' applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 6

Art. 6. Tessuti a metraggio ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194))). Nel caso in cui la parte venduta sia sprovvista di etichetta o contrassegno e' fatto obbligo al venditore, su richiesta dello acquirente, di rilasciare dichiarazione scritta riportante le indicazioni contenute dall'etichetta o contrassegno.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 7

Art. 7. Documenti commerciali Sono documenti commerciali di accompagnamento ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge, sia la fattura commerciale che la bolla di consegna.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 8

Art. 8. Offerta in vendita al consumatore finale Sono considerate offerte in vendita, ai sensi dell'art. 8 della legge, anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi di distribuzione, compresa l'offerta al pubblico di cui all'[art. 1336 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1336). L'offerta in vendita, di cui all'art. 8 della legge, comprende anche la presentazione al cliente, da parte dell'artigiano confezionista, del tessuto in pezza o del campione del tessuto stesso.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 9

Art. 9. Esclusione dall'obbligo dell'etichettatura Non sono considerati "offerte in vendita" e, quindi, sono esenti dalle prescrizioni relative alle indicazioni di composizione, i messaggi pubblicitari effettuati nel luogo di vendita ovvero attraverso i consueti canali di informazione (affissione, stampa, volantini, cinematografo, radio, televisione, ecc.) purche' non includano alcun buono di ordinazione o invito ad acquistare per corrispondenza. In ogni caso, i messaggi pubblicitari nei quali si faccia riferimento alla composizione fibrosa del prodotto tessile pubblicizzato, dovranno essere formulati in conformita' alle disposizioni della legge e del presente regolamento, per quanto riguarda le indicazioni relative alla composizione del prodotto tessile.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 10

Art. 10. Indicazioni e informazioni diverse da quelle prescritte Le indicazioni diverse da quelle prescritte dalla legge possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno, solo se vi sia una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie. Tuttavia le informazioni relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere del prodotto tessile espresse mediante simboli, possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno senza le limitazioni di cui al comma precedente.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 11

Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194)))

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 12

Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194)))

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 13

Art. 13. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194)))

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 14

Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194)))

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 15

Art. 15. Conservazione dei documenti L'obbligo della conservazione dei documenti per almeno due anni, previsto dall'art. 13 della legge, decorre per ciascun soggetto dalla data della propria fattura di vendita del prodotto tessile.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 16

Art. 16. Organi della vigilanza Per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge e del presente regolamento, l'ispettorato tecnico dell'industria puo' avvalersi di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato. Gli enti predetti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel quale sono disciplinate le modalita' di conferimento dell'incarico di vigilanza, il regolamento dei rapporti tra il Ministero e l'ente e la forma di controllo, da parte del Ministero, sul modo di assolvimento delle funzioni di vigilanza.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 17

Art. 17. Ispezioni e prelievi I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria e degli enti di cui al precedente art. 16 possono procedere a ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attivita' imprenditoriale o commerciale, per accertare l'osservanza delle disposizioni sancite dalla legge e dal presente regolamento. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di prelevamento campioni i funzionari predetti possono richiedere l'assistenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 18

Art. 18. Prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi Per le analisi necessarie per determinare la loro conformita' alle disposizioni della legge, i prodotti tessili sono di regola prelevati in un unico esemplare, con le modalita' previste nel presente regolamento.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 19

Art. 19. Modalita' del prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi Qualora non sia possibile prelevare un intero esemplare di prodotto tessile oppure qualora sia sufficiente prelevarne solo una parte che sia rappresentativa dell'intero esemplare, il prelievo e' effettuato con le seguenti modalita': 1) nel caso di fibre sciolte non orientate (per esempio balla): si suddivide idealmente il prodotto tessile in 5 strati paralleli di massa circa eguale; da ogni strato si prelevano due bioccoli di fibre di almeno 10 g ciascuno da zone opportunamente distanziate e situate in posizioni diverse nei vari strati. I 10 bioccoli rielevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare; 2) nel caso di fibre sciolte orientate (per esempio velo, nastro, stoppino): a) qualora la confezione si presenti in rotoli si inizia a svolgere il rotolo e si prelevano alla estremita' iniziale 3 ritagli, ciascuno di almeno 10 g di peso, opportunamente distanziati su tutta l'altezza; si continua a svolgere e si prelevano, a circa meta' rotolo, altri 3 ritagli in posizioni diverse dai primi; si ripete il prelievo di altri 3 ritagli, operando come sopra, alla fine del rotolo. I 9 ritagli cosi' ottenuti si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare; b) qualora la confezione sia in vaso, in bobinone, ecc. (per esempio nastro di carta, di stiratoio, di pettinatrice, ecc.): si preleva, alle due estremita' ed al centro, un tratto comprendente tutta la sezione di lunghezza non inferiore a 20 cm e comunque di peso non inferiore a 10 g. I 3 tratti prelevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare; 3) nel caso di fili (filo, filato, cordone, spago, ecc.): a) se la confezione e' di peso inferiore a 10 g sono prelevati tanti esemplari sino a raggiungere possibilmente un peso di almeno 10 g; b) se la confezione e' di peso compreso tra 10 g e meno di 100 g si preleva un solo esemplare; c) se la confezione e' di peso tra 100 g e 500 g si preleva del filo per quantita' unitarie di almeno 20 g all'inizio e alla fine; d) se la confezione e' di peso superiore a 500 g si preleva del filo per quantita' unitarie di almeno 20 g a una distanza corrispondente ad almeno 400 g; e) se la confezione e' in dubbio si preleva un tratto di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i filati ad eccezione di quelli di cimosa che vengono esclusi; 4) nel caso di corde, gomene, ecc., si prelevano due tratti di almeno 20 cm di lunghezza, e comunque di peso non inferiore a 20 g uno all'inizio ed uno alla fine della confezione; 5) nel caso di tessuti: a) pezza: si preleva un taglio di almeno un metro in tutta altezza, all'inizio o alla fine della pezza. Nel caso di tessuto fabbricato con varie fibre o con vari fili e filati o fibre che formano disegno si preleva un taglio di lunghezza tale che comprenda un rapporto completo di disegno in senso ordito; b) nastri e passamaneria: si preleva un taglio in tutta altezza di peso non inferiore a 10 g; c) se il tessuto e' di peso o di dimensioni limitate sono prelevati almeno tre esemplari scelti a caso. Gli esemplari prelevati non devono presentare difetti visibili e devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 18, commi terzo e quarto della legge.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 20

Art. 20. Messa a disposizione di esemplari - Custodia Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo ritenga che il campione prelevato possa non essere sufficientemente rappresentativo della partita o del lotto di cui fa parte, puo' mettere a disposizione dell'amministrazione, a proprie spese, per le eventuali ulteriori analisi di cui all'art. 33 del presente regolamento, altri esemplari di prodotti tessili sino a concorrenza del numero previsto nella tabella allegato "II" al presente regolamento. Tali ulteriori esemplari devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 18, commi terzo e quarto della legge e affidati in custodia al soggetto richiedente. Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo dimostri la rispondenza delle indicazioni riportate sulla etichetta a quelle rilasciategli dal suo fornitore, quest'ultimo dovra' essere invitato dall'autorita' procedente ad avvalersi della facolta' di cui al primo comma del presente articolo.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 21

Art. 21. Processo verbale Delle operazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 e' redatto processo verbale che deve riportare, tra l'altro: numero d'ordine del verbale; data e luogo del prelievo; generalita' e qualifica dei funzionari che hanno effettuato il prelievo; estremi della etichettatura sul prodotto tessile e sui documenti di accompagnamento; nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui e' stato eseguito il prelievo, nonche' generalita' del titolare o suo rappresentante che ha assistito al prelievo stesso; nome o ragione sociale dell'eventuale fornitore; numero, peso e dimensioni dei prodotti tessili prelevati e loro prezzo di vendita; dichiarazioni del proprietario, possessore o detentore della merce, anche ad avvalersi della facolta' concessa dall'art. 20, del presente regolamento; descrizione delle operazioni eseguite a norma dell'art. 18, terzo e quarto comma della legge; dichiarazione che il verbale e' stato letto alla presenza dell'interessato e che e' stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si e' rifiutato di sottoscrivere; sottoscrizione dei verbalizzanti e dell'interessato, il verbale deve essere redatto in triplice originate. Un originale e' consegnato al detentore della merce, un altro e' trasmesso al laboratorio di analisi, insieme al campione da analizzare, il terzo originale deve essere conservato dall'autorita' che ha effettuato il prelievo, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 22

Art. 22. Dichiarazione di garanzia di cui all'art. 16 della legge La dichiarazione di cui all'art. 16 della legge, puo' essere richiesta solo all'atto dell'acquisto. Oltre all'attestazione della corrispondenza delle indicazioni dell'etichetta con quelle riportate sulla fattura, deve contenere: nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio in cui e' stato acquistato il prodotto; nome dell'acquirente; descrizione del prodotto acquistato (tipo di articolo, colore, taglia o dimensione, contrassegni o etichette) e dei mezzi adottati per garantire la sua assoluta identificazione (come per esempio: apposizione di sigillo, marchi indelebili o firma del venditore, ecc.); sottoscrizione del venditore; data del rilascio.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 23

Art. 23. Richiesta di analisi da parte di acquirente di prodotti tessili L'acquirente di prodotti tessili che richieda a norma dello art. 19 della legge una analisi della merce acquistata deve effettuare un deposito cauzionale di L. 20.000 con le modalita' di cui al quarto comma del successivo art. 34. Le operazioni di sigillatura dei campioni possono essere effettuate, a spese dell'interessato, anche dall'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato che provvede a redigere verbale, il quale deve contenere le indicazioni di cui al precedente art. 21, in quanto applicabile. Dei quattro originali del processo verbale uno e' consegnato al richiedente; due sono trasmessi, insieme al prodotto da analizzare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede a inviarne uno, insieme al campione, al laboratorio di analisi; il quarto e' inviato al venditore della merce.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 24

Art. 24. Facolta' del venditore di indicare il fornitore della merce Il venditore della merce puo' comunicare entro quindici giorni dalla ricezione del verbale, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nome e la ragione sociale del fornitore del prodotto venduto ed ogni utile indicazione ai fini dell'identificazione della partita o del lotto forniti, si applica il precedente art. 20.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 25

Art. 25. Provette per le analisi L'analisi, di regola, deve essere effettuata almeno in duplice prova. Nel caso di filo o di filato in confezioni di peso inferiori a 10 g, l'analisi deve essere effettuata su almeno due provette, ciascuna delle quali rappresentativa dell'insieme del campione prelevato. Nel caso di tessuti di peso o di dimensioni limitate, l'analisi deve essere effettuata eseguendo una prova in semplice su ognuno dei tre esemplari prelevati.

Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883-art. 26

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