DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 517
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;
Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, che ha aggiunto alla tabella, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la voce n. 43;
Considerata l'opportunita' di modificare la voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, comprendendovi gli artisti ed operai dipendenti da imprese cinematografiche e televisive; i cineoperatori, i cameraman-recording o teleoperatori da ripresa; i fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
La voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' cosi' modificata: "Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameraman-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici".
LEONE MORO - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 10
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