DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 517

Type DPR
Publication 1976-04-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, che ha aggiunto alla tabella, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la voce n. 43;

Considerata l'opportunita' di modificare la voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, comprendendovi gli artisti ed operai dipendenti da imprese cinematografiche e televisive; i cineoperatori, i cameraman-recording o teleoperatori da ripresa; i fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

La voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' cosi' modificata: "Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameraman-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici".

LEONE MORO - TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 10

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.