DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 563
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 131, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 131. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue:
tassa immatricolazione (primo anno). . . . . . . . . L. 12.000 tassa iscrizione (ogni anno) . . . . . . . . . . . . " 200.000 soprattassa esami (ogni anno). . . . . . . . . . . . " 16.000 contributi di laboratorio (ogni anno). . . . . . . . " 14.000 tassa di diploma (ultimo anno) . . . . . . . . . . . " 20.000 tassa trasferimento per altra sede . . . . . . . . . " 10.000 tassa registrazione congedi provenienti da altra
sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 rilascio del diploma originale (oltre alla tassa
erariale) per valore dello speciale stampato e
delle spese inerenti alla compilazione da parte
del calligrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 55
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 131, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 131. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue: tassa immatricolazione (primo anno). . . . . . . . . L. 12.000 tassa iscrizione (ogni anno) . . . . . . . . . . . . " 200.000 soprattassa esami (ogni anno). . . . . . . . . . . . " 16.000 contributi di laboratorio (ogni anno). . . . . . . . " 14.000 tassa di diploma (ultimo anno) . . . . . . . . . . . " 20.000 tassa trasferimento per altra sede . . . . . . . . . " 10.000 tassa registrazione congedi provenienti da altra sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 rilascio del diploma originale (oltre alla tassa erariale) per valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 55
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