DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. 572

Type DPR
Publication 1976-05-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 175, 176, 177, 178, 179, 180, relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 175. - La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione ha due indirizzi:

1) indirizzo dietetico;

2) indirizzo nutrizionistico.

L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresi' la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.

L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, bio-chimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonche' a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.

Art. 176. - La scuola ha sede presso l'istituto di fisiologia umana ed usufruisce delle attrezzature esistenti e messe a disposizione da detto istituto.

Art. 177. - La scuola ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione. Il numero di posti disponibili per ogni anno e' di venti. L'ammissione e' per esami.

Art. 178. - All'indirizzo dietetico possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia. All'indirizzo nutrizionistico possono essere iscritti i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.

Art. 179. - Gli insegnamenti fondamentali e complementari del primo biennio della scuola sono comuni ai due indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i due indirizzi, sono svolti nel terzo anno.

1° Anno (comuni ai due indirizzi):

chimica degli alimenti;

biochimica della nutrizione;

fisiologia generale della nutrizione;

istituzioni di statistica applicata ai problemi sanitari.

2° Anno (comuni ai due indirizzi):

fisiologia nella nutrizione umana;

igiene alimentare ed elementi di legislazione;

istituzioni di tecnologie alimentari;

biochimica patologica della nutrizione.

3° Anno:

a)

Indirizzo dietetico:

alimentazione umana;

dietetica dell'eta' adulta;

dietetica dell'infanzia;

dietetica per le collettivita';

malattie dell'alimentazione e dietoterapia;

dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.

b)

Indirizzo nutrizionistico:

alimentazione umana;

alimentazione degli animali da allevamento e lavoro;

ecologia e geografia dell'alimentazione;

economia e statistica applicata all'alimentazione;

tecnica dei rilevamenti alimentari;

analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

Gli insegnamenti fondamentali sopra indicati sono integrati da insegnamenti complementari e da conferenze su argomenti speciali che il direttore della scuola stabilira' anno per anno.

Art. 180. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve aver superato almeno i seguenti esami:

per essere ammesso al secondo anno, l'esame di fisiologia generale della nutrizione;

per essere ammesso al terzo anno, l'esame di fisiologia della nutrizione umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 64

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 175, 176, 177, 178, 179, 180, relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione Art. 175. - La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione ha due indirizzi: 1) indirizzo dietetico; 2) indirizzo nutrizionistico. L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresi' la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana. L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, bio-chimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonche' a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori. Art. 176. - La scuola ha sede presso l'istituto di fisiologia umana ed usufruisce delle attrezzature esistenti e messe a disposizione da detto istituto. Art. 177. - La scuola ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione. Il numero di posti disponibili per ogni anno e' di venti. L'ammissione e' per esami. Art. 178. - All'indirizzo dietetico possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia. All'indirizzo nutrizionistico possono essere iscritti i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali. Art. 179. - Gli insegnamenti fondamentali e complementari del primo biennio della scuola sono comuni ai due indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i due indirizzi, sono svolti nel terzo anno. 1° Anno (comuni ai due indirizzi): chimica degli alimenti; biochimica della nutrizione; fisiologia generale della nutrizione; istituzioni di statistica applicata ai problemi sanitari. 2° Anno (comuni ai due indirizzi): fisiologia nella nutrizione umana; igiene alimentare ed elementi di legislazione; istituzioni di tecnologie alimentari; biochimica patologica della nutrizione. 3° Anno: a) Indirizzo dietetico: alimentazione umana; dietetica dell'eta' adulta; dietetica dell'infanzia; dietetica per le collettivita'; malattie dell'alimentazione e dietoterapia; dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi. b) Indirizzo nutrizionistico: alimentazione umana; alimentazione degli animali da allevamento e lavoro; ecologia e geografia dell'alimentazione; economia e statistica applicata all'alimentazione; tecnica dei rilevamenti alimentari; analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari. Gli insegnamenti fondamentali sopra indicati sono integrati da insegnamenti complementari e da conferenze su argomenti speciali che il direttore della scuola stabilira' anno per anno. Art. 180. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve aver superato almeno i seguenti esami: per essere ammesso al secondo anno, l'esame di fisiologia generale della nutrizione; per essere ammesso al terzo anno, l'esame di fisiologia della nutrizione umana.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 64

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