DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1976, n. 603
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1968, con il quale la societa' per azioni "Columbia" - Compagnia di assicurazioni e di riassicurazione, con sede in Roma, e' stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furto, incendio, infortuni, responsabilita' civile autoveicoli, responsabilita' civile terzi, trasporti, nonche' la riassicurazione negli stessi rami;
Ritenuto che con nota n. 818904 del 23 luglio 1976 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato un documentato esposto al tribunale civile e penale di Roma, sezione fallimentare, nel quale e' posta in rilievo la grave situazione in cui versa detta societa' che evidenzia di fatto, assieme alla omissione di precisi obblighi fiscali, previdenziali e societari, uno stato di insolvenza verso vaste categorie di creditori, tra i quali in particolare i danneggiati per sinistri della circolazione stradale tutelati dall'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Vista la sentenza in data 2 agosto 1976, con la quale il tribunale civile e penale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della societa' "Columbia" ed ha ordinato che la sentenza stessa sia comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato perche' ne disponga la liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto che, per il combinato disposto dell'art. 82 del citato testo unico e dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'avvenuta comunicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nei confronti della societa' di cui trattasi comporta che l'autorita' governativa di vigilanza ne disponga la liquidazione coatta amministrativa;
Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella seduta del 5 agosto 1976, ha espresso, ai sensi dell'art. 77, punto 2), del citato testo unico, parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della societa' per azioni di assicurazioni "Columbia";
Sulla
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
La societa' per azioni "Columbia" - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, e' posta in liquidazione coatta amministrativa e ne e' nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Torelli.
Art. 2
Il commissario liquidatore potra' provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della societa' per azioni "Columbia", con sede in Roma, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 3
Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sara' stabilita con successivo decreto.
LEONE DONAT-CATTIN Visto il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 98
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