DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. 624
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e la successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto del Credito fondiario, Societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e le successive modificazioni; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1975; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 4 e 23 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformita' del seguente testo: Art. 4. - "La durata della Societa', di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583, e' prorogata di ulteriori anni sessanta sino al 30 maggio 2040". Art. 23. - "Al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e' assegnata dall'assemblea, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sara' stabilito dal consiglio stesso".
LEONE COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 113
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