DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. 649
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
LEONE MORO - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 10
Allegato
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 60, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 FEBBRAIO 1965, N. 115, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. Art. 1. - Dopo il terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' aggiunto il comma che segue: "Coloro i quali svolgono attivita' di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69". Art. 2. - Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' cosi' modificato: "La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attivita' redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e dal materiale dalla stessa fornito o nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice". Visto, il Ministro per la grazia e giustizia BONIFACIO
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