DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1976, n. 664

Type DPR
Publication 1976-01-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 28 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento; Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 28 novembre 1923, n. 2440, le spese da farsi in economia da parte del Ministero della marina mercantile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della marina mercantile.

LEONE MORO - GIOIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 settembre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 14

Regolamento per le spese dell'amministrazione della marina mercantile-art. 1

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE SPESE IN ECONOMIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE Art. 1. Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale della marina mercantile e gli organi ed uffici che ne dipendono, hanno facolta' di eseguire in economia le seguenti spese: 1) manutenzione e riparazione ordinarie di locali e dei relativi impianti; 2) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto 3 aprile 1926, n. 746; 3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, macchine di ufficio, qualora la fornitura di tali materiali non rientri nella competenza del Provveditorato generale dello Stato; 4) piccoli impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acqua e di telefono; 5) acquisto e rilegatura di libri, stampa, opuscoli e simili, acquisti di stampati speciali, spese di ufficio e cancelleria, stampa litografica, riproduzioni fotografiche, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato; 6) affitto di locali con durata inferiore ad un anno e per una spesa massima di L. 3.000.000 e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami (compreso il noleggio di autovetture per i concorsi di autista) quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le formali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi; 7) spese per traduzioni, registrazioni, compensi a interpreti; 8) spese relative ad organizzazione di convegni nazionali ed internazionali; 9) spese di rappresentanza da effettuarsi con le modalita' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537; 10) spese per indagini scientifiche connesse ad attivita' istituzionali entro un limite massimo di spesa di L. 3.000.000; 11) spese per manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale entro un limite massimo di spesa di L. 3.000.000; 12) spese di trasporto e facchinaggio, spese minute e varie; 13) spese per diplomi e medaglie.

Regolamento per le spese dell'amministrazione della marina mercantile-art. 2

Art. 2. L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo puo' essere disposta direttamente dagli uffici competenti fino alla somma di L. 5.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 10.000.000 e' necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale. Ai fini dell'autorizzazione ministeriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi al Ministero i preventivi per le forniture e le perizie per i lavori, redatti in conformita' alle vigenti norme, che determinino la natura e l'entita' della spesa.

Regolamento per le spese dell'amministrazione della marina mercantile-art. 3

Art. 3. I lavori e le provviste in economia di cui al presente regolamento sono eseguiti, sotto la diretta responsabilita' dei funzionari incaricati, in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario, a norma e con le modalita' previste dagli articoli 67 e seguenti del regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con [regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350).

Regolamento per le spese dell'amministrazione della marina mercantile-art. 4

Art. 4. Al pagamento delle spese in economia eseguito dall'amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle tesorerie - ovvero qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano - mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere, ai sensi dell'[art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-20;1796~art3-com4). Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti dal Ministero si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'[art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art56), e successive modificazioni. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61), negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333), e successive modificazioni, e nell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-30;1544~art16). I funzionari delegati sono personalmente responsabili di ogni eccedenza di spesa per qualsiasi titolo o motivi avvenuta sulle somme poste a loro disposizione o per inosservanza dei limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Regolamento per le spese dell'amministrazione della marina mercantile-art. 5

Art. 5. Alle spese per i servizi in economia previste dall'art. 1 del presente regolamento, si provvede con le somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, salva l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, per le spese indicate dalla [legge 28 settembre 1942, n. 1140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-09-28;1140).

Regolamento per le spese dell'amministrazione della marina mercantile-art. 6

Art. 6. La documentazione dei lavori o forniture, da unirsi alla liquidazione delle spese, dovra' essere redatta nella forma e nei modi stabiliti dall'[art. 277 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art277), per le forniture, e dal [regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350), per i lavori.

Regolamento per le spese dell'amministrazione della marina mercantile-art. 7

Art. 7. Le spese relative a lavori e forniture non potranno essere pagate, se prima non ne sia stato eseguito e approvato il collaudo parziale o finale, secondo le vigenti disposizioni sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato, di cui agli [articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350~art67) e gli [articoli 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art121), [122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art122) e [123 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art123). Per i lavori in economia che comportino sul complessivo definitivo una spesa non superiore a L. 2.000.000 si applica, ai fini del collaudo, la [legge 23 febbraio 1952, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-23;133). Visto, il Ministro per la marina mercantile GIOIA

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