DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976, n. 667
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 8, n. 26 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto.
Art. 2
Sono esercitate dalla provincia di Trento le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.
Art. 3
A richiesta della provincia di Trento, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali puo' essere comandato, con il proprio consenso, presso la provincia stessa con gli assegni a carico del rispettivo bilancio. I posti di organico delle scuole materne statali occupati dal personale, collocato a disposizione della provincia ai sensi del precedente comma, non sono conferibili ad altri titolari per la durata di tre anni scolastici. Trascorso tale periodo ai posti medesimi possono essere destinati, per nomina o trasferimento, altri titolari, ma altrettanti posti dovranno essere lasciati vacanti nei rispettivi organici.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 SETTEMBRE 1999, N.344))
Art. 5
Le sezioni di scuola materna statale funzionanti nella provincia di Trento comprese quelle derivate dalla trasformazione dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali di Trento e di Rovereto e quelle della scuola materna annessa alla scuola magistrale statale di Rovereto, cessano di dipendere dallo Stato. Il personale insegnante ed assistente in servizio nelle sezioni di cui al primo comma puo' essere collocato a disposizione della provincia di Trento a norma dell'articolo 3 ed ha facolta' di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale. Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province e' disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale e' assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.
Art. 6
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, indicati nell'art. 1 del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attivita' debbono essere preventivamente approvati dalla provincia. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attivita' che cessano, sara' trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Trento. I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma. Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo in ordine all'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine, si considerano sedi periferiche tutti gli uffici e le scuole dell'ente predetto esistenti nella provincia di Trento. Il personale in servizio presso tali uffici e scuole puo' chiedere in ogni caso di essere trasferito alla provincia. In relazione all'esigenza, da parte dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine, di avvalersi eventualmente in via temporanea di unita' di personale trasferito alla provincia di Trento per lo svolgimento di attivita' proprie dell'ente stesso nell'ambito di altre province, la provincia di Trento potra' comandare presso l'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine tali unita'. L'onere per il rimborso alla provincia delle spese per gli stipendi e le altre competenze gravera' sul bilancio dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine. Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, per quanto concerne le attivita' svolte dall'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine in materia di addestramento e formazione professionale.
Art. 7
Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprieta' dello Stato nelle scuole materne della provincia stessa. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a cio' delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.
Art. 8
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' dello Stato, prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico di esercizi anteriori al detto trasferimento. Resta, altresi', sino alla data del 31 dicembre 1976, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.
Art. 9
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 8 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.
LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 24
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