DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. 676
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla modifica dell'art. 105 del regolamento suindicato; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Il n. 1) del primo comma dell'art. 105 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente: "1) non lavorare di notte. E' in facolta' del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalita' determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;".
LEONE MORO - COSSIGA - DONAT-CATTIN - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 33
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