DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. 695

Type DPR
Publication 1976-04-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: L'art. 245, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla prima scuola di specializzazione in chirurgia e' stabilito in 43 (quarantatre) per i 5 anni di corso. L'art. 383, sesto comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia e' stabilito in 37 (trentasette) per i 5 anni di corso.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 52

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