DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 696

Type DPR
Publication 1976-05-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente: neuroradiologia. Dopo l'art. 700 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per ortottisti (scuola diretta a fini speciali). Scuola per ortottisti Art. 701. - La scuola per ortottisti (scuola diretta a fini speciali), con sede presso la clinica oculistica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna, avra' lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi iscritti, istruendoli sui metodi diagnostici e di trattamento delle anomalie oculari, sui difetti di rifrazione e dell'ambliopia in genere, per avviarli all'attivita' di ortottisti. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottista e' di due anni. Direttore della scuola e' il direttore della clinica oculistica della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 702. - Possono essere iscritti alla scuola allievi di eta' non inferiore ai 17 anni (e non superiore ai 30 anni), di sana costituzione fisica, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturita' classica, scientifica o del diploma di abilitazione magistrale. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovra' sostenere un esame di ammissione dato che i posti disponibili vengono fissati in numero di quattro per ciascun anno. L'esame di ammissione, che consiste in una prova orale vertente su elementi di ottica, di anatomia e biologia, avverra' davanti ad una apposita commissione dopo due mesi di frequenza presso la clinica. Il corso preliminare si effettuera' nei mesi di novembre e dicembre. Art. 703. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di anatomia e fisiologia generale (con particolare riferimento al sistema nervoso centrale); ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione; anatomia e fisiologia dell'apparato oculare; ortottica (biennale); psicologia dell'eta' evolutiva. 2° Anno: fisiopatologia della motilita' oculare con nozioni di neuro-oftalmologia; elementi di patologia oculare e di chirurgia oculare; ortottica; nozioni di infermieristica generale ed oculare. Art. 704. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica. Durante il secondo anno gli allievi presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della clinica. Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso. Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi, gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra. Art. 705. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 50

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