DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 724
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 176, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del consiglio direttivo della scuola speciale per archeologi preistorici classici e medioevalisti.
Art. 177. - E' istituito un consiglio direttivo della scuola, composto da cinque membri, e cioe' dal direttore della scuola, che lo presiede, da due docenti degli indirizzi rispettivamente preistorico e medioevalistico, designati dal consiglio della scuola, da un rappresentante del dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale toscana, designato dalla regione medesima, e da un rappresentante dell'amministrazione universitaria, designato dal rettore dell'Universita', cui sono affidate le funzioni di segretario del consiglio.
Il consiglio direttivo delibera su tutti gli affari inerenti alla organizzazione e alla attivita' della scuola.Per le questioni di natura didattico-scientifica il consiglio delibera dopo aver sentito il consiglio della scuola previsto dall'art. 176.
Dopo l'art. 226, e con lo spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione, annesso alle facolta' di ingegneria.
Corso di perfezionamento in sicurezza nucleare
e radioprotezione
Art. 227. - E' annesso alla facolta' di ingegneria il corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione.
Art. 228. - Il corso ha la durata di un anno. Sono ammessi al corso i laureati in ingegneria, in fisica, in chimica. Gli insegnamenti del corso sono i seguenti:
1) fisica dei reattori nucleari;
2) misure di fisica nucleare;
3) impianti nucleari;
4) tecnologie e costruzioni nucleari;
5) garanzia della qualita';
6) sicurezza nucleare;
7) radioprotezione;
8) radiochimica.
I suddetti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze.
Art. 229. - Al termine del corso la facolta' rilascia un certificato di studio per il conseguimento del quale e' necessario aver superato gli esami di tutte le materie indicate nell'articolo precedente.
Art. 230. - Per le commissioni giudicatrici valgono le norme stabilite per le commissioni degli esami di profitto.
Art. 231. - Il corso ha un numero di posti limitato e sara' fissato anno per anno dal consiglio di facolta', il quale deliberera' sulle ammissioni, in base ai titoli presentati dagli aspiranti.
Art. 232. - Le tasse e le soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite nella misura seguente:
tassa d'iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000
contributo per esercitazioni . . . . . . . . . " 60.000
libretto di iscrizione . . . . . . . . . . . . " 800
Art. 233. - Gli allievi che abbiano frequentato il corso e frequentato tutti gli esami prescritti al termine del quale non abbiano superato tutti gli esami di profitto, potranno essere iscritti in qualita' di fuori corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 181
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 176, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del consiglio direttivo della scuola speciale per archeologi preistorici classici e medioevalisti. Art. 177. - E' istituito un consiglio direttivo della scuola, composto da cinque membri, e cioe' dal direttore della scuola, che lo presiede, da due docenti degli indirizzi rispettivamente preistorico e medioevalistico, designati dal consiglio della scuola, da un rappresentante del dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale toscana, designato dalla regione medesima, e da un rappresentante dell'amministrazione universitaria, designato dal rettore dell'Universita', cui sono affidate le funzioni di segretario del consiglio. Il consiglio direttivo delibera su tutti gli affari inerenti alla organizzazione e alla attivita' della scuola.Per le questioni di natura didattico-scientifica il consiglio delibera dopo aver sentito il consiglio della scuola previsto dall'art. 176. Dopo l'art. 226, e con lo spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione, annesso alle facolta' di ingegneria. Corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione Art. 227. - E' annesso alla facolta' di ingegneria il corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione. Art. 228. - Il corso ha la durata di un anno. Sono ammessi al corso i laureati in ingegneria, in fisica, in chimica. Gli insegnamenti del corso sono i seguenti: 1) fisica dei reattori nucleari; 2) misure di fisica nucleare; 3) impianti nucleari; 4) tecnologie e costruzioni nucleari; 5) garanzia della qualita'; 6) sicurezza nucleare; 7) radioprotezione; 8) radiochimica. I suddetti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze. Art. 229. - Al termine del corso la facolta' rilascia un certificato di studio per il conseguimento del quale e' necessario aver superato gli esami di tutte le materie indicate nell'articolo precedente. Art. 230. - Per le commissioni giudicatrici valgono le norme stabilite per le commissioni degli esami di profitto. Art. 231. - Il corso ha un numero di posti limitato e sara' fissato anno per anno dal consiglio di facolta', il quale deliberera' sulle ammissioni, in base ai titoli presentati dagli aspiranti. Art. 232. - Le tasse e le soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite nella misura seguente: a) tassa d'iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 b) contributo per esercitazioni . . . . . . . . . " 60.000 c) libretto di iscrizione . . . . . . . . . . . . " 800 Art. 233. - Gli allievi che abbiano frequentato il corso e frequentato tutti gli esami prescritti al termine del quale non abbiano superato tutti gli esami di profitto, potranno essere iscritti in qualita' di fuori corso.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 181
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