DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. 725
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente:
fisiopatologia ostetrica e ginecologica.
Art. 28. - all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti:
organizzazione del cantiere;
storia dell'architettura;
teoria delle strutture;
impianti tecnici per l'edilizia;
macchine speciali;
macchine di sollevamento e trasporto;
generatori di vapore;
progetti di macchine;
metodi matematici per l'ingegneria;
calcolo numerico;
sistemi operativi;
tecniche della programmazione;
fisica dello stato solido;
tecnica del freddo;
acustica applicata ed illuminotecnica;
reti logiche;
controllo di processi;
antenne e propagazione;
sintesi di reti lineari;
ingegneria dei materiali;
tecnologia dei materiali polimerici;
trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto;
tecnica del traffico;
regime e protezione dei litorali;
geologia applicata;
fotogrammetria;
urbanistica.
Nello Stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di:
corrosione e protezione dei materiali metallici;
idrogeologia applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente: fisiopatologia ostetrica e ginecologica. Art. 28. - all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti: organizzazione del cantiere; storia dell'architettura; teoria delle strutture; impianti tecnici per l'edilizia; macchine speciali; macchine di sollevamento e trasporto; generatori di vapore; progetti di macchine; metodi matematici per l'ingegneria; calcolo numerico; sistemi operativi; tecniche della programmazione; fisica dello stato solido; tecnica del freddo; acustica applicata ed illuminotecnica; reti logiche; controllo di processi; antenne e propagazione; sintesi di reti lineari; ingegneria dei materiali; tecnologia dei materiali polimerici; trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto; tecnica del traffico; regime e protezione dei litorali; geologia applicata; fotogrammetria; urbanistica. Nello Stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di: corrosione e protezione dei materiali metallici; idrogeologia applicata.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6
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