DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. 725

Type DPR
Publication 1976-06-30
Ultimo aggiornamento 1976-10-30
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente:

fisiopatologia ostetrica e ginecologica.

Art. 28. - all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti:

organizzazione del cantiere;

storia dell'architettura;

teoria delle strutture;

impianti tecnici per l'edilizia;

macchine speciali;

macchine di sollevamento e trasporto;

generatori di vapore;

progetti di macchine;

metodi matematici per l'ingegneria;

calcolo numerico;

sistemi operativi;

tecniche della programmazione;

fisica dello stato solido;

tecnica del freddo;

acustica applicata ed illuminotecnica;

reti logiche;

controllo di processi;

antenne e propagazione;

sintesi di reti lineari;

ingegneria dei materiali;

tecnologia dei materiali polimerici;

trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto;

tecnica del traffico;

regime e protezione dei litorali;

geologia applicata;

fotogrammetria;

urbanistica.

Nello Stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di:

corrosione e protezione dei materiali metallici;

idrogeologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente: fisiopatologia ostetrica e ginecologica. Art. 28. - all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti: organizzazione del cantiere; storia dell'architettura; teoria delle strutture; impianti tecnici per l'edilizia; macchine speciali; macchine di sollevamento e trasporto; generatori di vapore; progetti di macchine; metodi matematici per l'ingegneria; calcolo numerico; sistemi operativi; tecniche della programmazione; fisica dello stato solido; tecnica del freddo; acustica applicata ed illuminotecnica; reti logiche; controllo di processi; antenne e propagazione; sintesi di reti lineari; ingegneria dei materiali; tecnologia dei materiali polimerici; trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto; tecnica del traffico; regime e protezione dei litorali; geologia applicata; fotogrammetria; urbanistica. Nello Stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di: corrosione e protezione dei materiali metallici; idrogeologia applicata.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)