DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. 739
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta la opportunita' di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1149, relativo alla creazione degli istituti presso la facolta' di medicina e chirurgia, in quanto non e' stato indicato chiaramente a quale delle due facolta' di medicina e chirurgia appartengono gli istituti costituiti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 131 (ex 124), relativo alla creazione degli istituti annessi alle facolta' di medicina e chirurgia, e' rettificato nel modo seguente:
Art. 131 - all'elenco degli istituti annessi alla prima facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
1) istituto di anatomia umana normale;
2) istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni;
3) istituto di fisiologia umana;
4) istituto di patologia generale;
5) istituto di chimica biologica;
6) istituto di microbiologia;
7) istituto di farmacologia;
8) istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica;
9) istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
10) istituto di anatomia e istologia patologica;
11) istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
12) istituto di clinica medica generale e terapia medica;
13) istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
14) istituto di clinica pediatrica;
15) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
16) istituto di igiene;
17) istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
18) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
19) istituto di clinica dermosifilopatica;
20) istituto di clinica oculistica;
21) istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica;
22) istituto di radiologia;
23) istituto di puericultura;
24) istituto di semeiotica medica;
25) istituto di tisiologia;
26) istituto di clinica delle malattie infettive;
27) istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
28) istituto di medicina del lavoro;
29) istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore;
30) istituto di psicologia;
31) istituto di semeiotica chirurgica;
32) istituto di anatomia topografica;
33) istituto di chirurgia pediatrica;
34) istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico;
35) istituto di chirurgia d'urgenza;
36) istituto di chirurgia sperimentale;
37) istituto di istituzioni di patologia generale;
38) istituto di anestesiologia e rianimazione;
39) istituto di gerontologia e geriatria;
40) istituto di neurochirurgia;
41) istituto di istologia e embriologia generale;
42) istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Inoltre, dopo l'art. 146, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 147. - Sono costituiti presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia i seguenti istituti:
1) istituto di clinica medica;
2) istituto di patologia medica;
3) istituto di clinica chirurgica;
4) istituto di patologia chirurgica;
5) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
6) istituto di patologia generale;
7) istituto di fisiologia umana;
8) istituto di anatomia patologica;
9) istituto di clinica ortopedica;
10) istituto di clinica oculistica;
11) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
12) istituto di farmacologia;
13) istituto di chimica biologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 luglio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 4
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Riconosciuta la opportunita' di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1149, relativo alla creazione degli istituti presso la facolta' di medicina e chirurgia, in quanto non e' stato indicato chiaramente a quale delle due facolta' di medicina e chirurgia appartengono gli istituti costituiti; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 131 (ex 124), relativo alla creazione degli istituti annessi alle facolta' di medicina e chirurgia, e' rettificato nel modo seguente: Art. 131 - all'elenco degli istituti annessi alla prima facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: 1) istituto di anatomia umana normale; 2) istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni; 3) istituto di fisiologia umana; 4) istituto di patologia generale; 5) istituto di chimica biologica; 6) istituto di microbiologia; 7) istituto di farmacologia; 8) istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica; 9) istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 10) istituto di anatomia e istologia patologica; 11) istituto di clinica otorinolaringoiatrica; 12) istituto di clinica medica generale e terapia medica; 13) istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; 14) istituto di clinica pediatrica; 15) istituto di clinica ostetrica e ginecologica; 16) istituto di igiene; 17) istituto di medicina legale e delle assicurazioni; 18) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; 19) istituto di clinica dermosifilopatica; 20) istituto di clinica oculistica; 21) istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica; 22) istituto di radiologia; 23) istituto di puericultura; 24) istituto di semeiotica medica; 25) istituto di tisiologia; 26) istituto di clinica delle malattie infettive; 27) istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali; 28) istituto di medicina del lavoro; 29) istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore; 30) istituto di psicologia; 31) istituto di semeiotica chirurgica; 32) istituto di anatomia topografica; 33) istituto di chirurgia pediatrica; 34) istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico; 35) istituto di chirurgia d'urgenza; 36) istituto di chirurgia sperimentale; 37) istituto di istituzioni di patologia generale; 38) istituto di anestesiologia e rianimazione; 39) istituto di gerontologia e geriatria; 40) istituto di neurochirurgia; 41) istituto di istologia e embriologia generale; 42) istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. Inoltre, dopo l'art. 146, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia. Art. 147. - Sono costituiti presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia i seguenti istituti: 1) istituto di clinica medica; 2) istituto di patologia medica; 3) istituto di clinica chirurgica; 4) istituto di patologia chirurgica; 5) istituto di clinica ostetrica e ginecologica; 6) istituto di patologia generale; 7) istituto di fisiologia umana; 8) istituto di anatomia patologica; 9) istituto di clinica ortopedica; 10) istituto di clinica oculistica; 11) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; 12) istituto di farmacologia; 13) istituto di chimica biologica.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 4
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.