DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. 749
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale e' stato istituito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, con il quale sono state emanate le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato nazionale sopra citato;
Visti in particolare gli articoli 1 e 12 del detto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, con i quali e' stato stabilito che le sedi rispettivamente del suddetto comitato e del suo ufficio di segreteria sono presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 aprile 1974, con il quale sono state apportate modifiche alla strutturazione di alcuni uffici centrali del detto Ministero;
Considerato che, per effetto delle citate modifiche, il riconoscimento e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, gia' di competenza della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, e' stato demandato alla Direzione generale della produzione agricola;
Considerato che, in connessione a quanto sopra detto, occorre provvedere al trasferimento delle sedi del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e del suo ufficio di segreteria dalla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli a quella della produzione agricola;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e' sostituito dal seguente: "Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola".
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e' sostituito dal seguente: "Esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed e' retto da un funzionario del detto Ministero, con funzioni di segretario, di qualifica non inferiore a direttore di sezione".
LEONE ANDREOTTI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 23
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