DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752

Type DPR
Publication 1976-07-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107; comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per i beni culturali e ambientali; Decreta:

Art. 1

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano. Il requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia. Lo stesso requisito e' richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente. ((L'indennita' di bilinguismo, qualora sia prevista, e' calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta. Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado piu' elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennita' di cui al comma precedente e' calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa)).

Art. 2

Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra. ((Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e degli enti statali, delle societa' e delle agenzie di cui al presente decreto, in caso di eventi di carattere eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro non assolvibili con il personale assunto o particolari situazioni di carenza di organico, dovute alle specificita' territoriali e linguistiche del territorio della provincia di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare somministrazione dei servizi essenziali, si puo' temporaneamente derogare all'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13, e' riferita alle assunzioni a tempo determinato del personale strettamente necessario ai predetti uffici ed enti statali, societa' e agenzie e si applica nel caso in cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia di usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico non costituiscono requisito per l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.))

Art. 3

1.L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu' commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

2.Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.

3.Resta ferma la facolta' di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.

4.Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.

5.Il Commissario del Governo puo' consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame.

6.I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

7.La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o piu' commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalita' di svolgimento delle prove nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

8.La commissione sara' assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

9.L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17. 9/bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresi' al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua. 9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). 9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). ((Costituiscono altresi' attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), e' inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato e' in possesso di uno dei predetti titoli di studio.)) 9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco. 9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 9/septies. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle localita' ladine.

Art. 4

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2017, N. 76)). ((

2.Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.

3.Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe': 1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.)) Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del ((sedicesimo)) anno di eta'. Gli attestati hanno validita' di sei anni. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 521. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 9 SETTEMBRE 1997 N. 354)).

Art. 5-bis

((

1.In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonche' per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di ''operaio qualificato'', ''operaio specializzato'' e ''operatore trasporti'' di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di ''autista''.

2.Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvedera' all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.

3.Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili puo' essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

))

Art. 6

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2017, N. 76)). Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonche' quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato. Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retribuito per esami e il trattamento economico di missione.

Art. 7

((Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.)) Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. Le spese fanno carico per meta' alla provincia di Bolzano e per meta' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresi' nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguita' a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero. Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito. ((La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, e' valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalita' da definirsi nella contrattazione.))

Titolo II

Art. 8

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