DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. 791
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 87 della Costituzione; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni; Ritenuta l'opportunita' di apportare modifiche al citato regolamento, in conformita' delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Decreta: Gli articoli 50 e 71 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sono modificati come appresso: Art. 50. - Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, dal preside della facolta' e dal direttore amministrativo. Esso e' conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato. Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungera' la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Universita' o Istituto, che il titolo e' duplicato del diploma originale smarrito o distrutto. A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma. Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore puo' consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato. Art. 71. - Fermo restando quanto disposto con decreto ministeriale 6 maggio 1963, per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni, valgono le disposizioni del precedente articolo 50.
LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - COSSIGA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 28
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