LEGGE 30 novembre 1976, n. 796
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1976, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766. Identica garanzia è accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657. Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.