DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. 870

Type DPR
Publication 1976-12-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennita' a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 1.290 per l'anno finanziario 1976 e per il triennio successivo. Il rimborso dell'importo complessivo deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 2

Per gli anni 1974 e 1975 il corrispettivo di cui al precedente articolo e' fissato rispettivamente in L. 1.090 e in L. 1.140. Al rimborso del costo del servizio relativo al periodo 26 maggio 1974-31 dicembre 1975 si provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

L'onere, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, grava sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

LEONE COLOMBO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1976

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 47

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