DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. 880

Type DPR
Publication 1976-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 193, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in oncologia clinica.

Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia clinica.

Scuola di specializzazione in oncologia clinica

Art. 292. - La scuola ha la durata di 3 anni.

Art. 293. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Nella iscrizione alla scuola di specializzazione sara' data la preferenza a candidati gia' in possesso della libera docenza e di specializzazione in altre materie biologiche e cliniche.

Art. 294. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola nei tre anni di corso e' di 15 allievi (5 ogni anno accademico).

Art. 295. - Gli insegnamenti previsti sono cosi' ripartiti:

1° Anno:

patologia generale dei tumori;

biochimica dei tumori;

patologia oncologica speciale;

diagnosi istologica e citocardiologica dei tumori;

registrazione epidemiologica dei tumori.

2° Anno:

prevenzione dei tumori;

diagnosi precoce dei tumori;

riscontri anatomo clinici;

clinica medica generale dei tumori;

clinica chirurgica generale dei tumori;

diagnosi e terapia radiologica dei tumori;

gli isotopi radioattivi nella diagnosi e nella terapia;

immunologia e immunoterapia dei tumori.

3° Anno:

diagnosi e terapia dei tumori ORL;

diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale;

diagnosi e terapia dei tumori genitali femminili;

diagnosi e terapia dei tumori cutanei;

chirurgia oncologica;

terapia antalgica dei tumori;

chemioterapia antiblastica.

INSEGNAMENTI FACOLTATIVI:

semeiotica dei tumori;

tecniche chirurgiche complementari;

chirurgia riparatrice.

Art. 296. - La frequenza ai corsi e alle esercitazioni e' obbligatoria.

Art. 297. - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 298. - Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Art. 299. - Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse oncologico.

Art. 300. - Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 ai sensi dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7). Sono altresi' tenuti al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facolta', su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1976 Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 73

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 193, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in oncologia clinica. Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia clinica. Scuola di specializzazione in oncologia clinica Art. 292. - La scuola ha la durata di 3 anni. Art. 293. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Nella iscrizione alla scuola di specializzazione sara' data la preferenza a candidati gia' in possesso della libera docenza e di specializzazione in altre materie biologiche e cliniche. Art. 294. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola nei tre anni di corso e' di 15 allievi (5 ogni anno accademico). Art. 295. - Gli insegnamenti previsti sono cosi' ripartiti: 1° Anno: patologia generale dei tumori; biochimica dei tumori; patologia oncologica speciale; diagnosi istologica e citocardiologica dei tumori; registrazione epidemiologica dei tumori. 2° Anno: prevenzione dei tumori; diagnosi precoce dei tumori; riscontri anatomo clinici; clinica medica generale dei tumori; clinica chirurgica generale dei tumori; diagnosi e terapia radiologica dei tumori; gli isotopi radioattivi nella diagnosi e nella terapia; immunologia e immunoterapia dei tumori. 3° Anno: diagnosi e terapia dei tumori ORL; diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale; diagnosi e terapia dei tumori genitali femminili; diagnosi e terapia dei tumori cutanei; chirurgia oncologica; terapia antalgica dei tumori; chemioterapia antiblastica. INSEGNAMENTI FACOLTATIVI: semeiotica dei tumori; tecniche chirurgiche complementari; chirurgia riparatrice. Art. 296. - La frequenza ai corsi e alle esercitazioni e' obbligatoria. Art. 297. - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento. Art. 298. - Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma. Art. 299. - Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse oncologico. Art. 300. - Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono altresi' tenuti al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facolta', su proposta del direttore della scuola.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1976

Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 73

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