La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A modifica del disposto dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo di due anni.