DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 915

Type DPR
Publication 1976-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Udito il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, e' modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione, ed ha la durata di tre anni.

Direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione.

Dopo l'art. 163, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in audiologia e in puericultura annesse alla facolta' di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 164. - La scuola di specializzazione in audiologia ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Ferrara. Essa e' diretta da titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' con designazione da parte del consiglio di facolta'.

La scuola e' retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Universita' di Ferrara.

((Art. 165. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico.

Il numero massimo complessivo di iscritti e' di dodici.))

Art. 166. - L'ammissione al corso e' per titoli e per esami, titolo necessario per l'ammissione al corso e' la laurea in medicina e chirurgia.

Nessuna abbreviazione di corso puo' essere ammessa.

Art. 167. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione nell'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma.

Alla fine del terzo anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di audiologia, previamente concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola.

Art. 168. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

nozioni di fisica acustica;

anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

nozioni di psichiatria.

2° Anno:

tecniche audiometriche;

nozioni di neurologia;

nozioni di vestibologia.

3° Anno:

patologia dell'udito;

terapia medica, chirurgica e protesica della sordita';

la sordita' sotto il profilo sociale;

la rieducazione dell'ipoacusico.

Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 169. - La scuola di specializzazione in puericultura ha sede presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale dell'Universita' di Ferrara ed e' diretta dal professore di ruolo della cattedra stessa.

Art. 170. - La durata del corso e' di tre anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalita' e l'orario che saranno stabiliti dal consiglio della scuola.

Art. 171. - Il numero massimo degli iscritti e' di quindici per i tre anni di corso.

Art. 172. - L'ammissione al corso e' per titoli.

Art. 173. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva;

2) elementi di genetica medica ed eugenetica;

3) elementi di puericultura perinatale;

4) auxologia;

5) alimentazione e dietetica dell'eta' infantile;

6) elementi di semeiotica infantile.

2° Anno:

1) psicologia dell'igiene mentale nell'eta' evolutiva;

2) igiene ed assistenza nell'eta' evolutiva;

3) profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;

4) elementi di medicina scolastica;

5) legislazione ed assistenza sociale nell'infanzia.

3° Anno:

tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede od altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1976 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 394

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Udito il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, e' modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione, ed ha la durata di tre anni. Direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione. Dopo l'art. 163, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in audiologia e in puericultura annesse alla facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in audiologia Art. 164. - La scuola di specializzazione in audiologia ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Ferrara. Essa e' diretta da titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' con designazione da parte del consiglio di facolta'. La scuola e' retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Universita' di Ferrara. ((Art. 165. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo di iscritti e' di dodici.)) Art. 166. - L'ammissione al corso e' per titoli e per esami, titolo necessario per l'ammissione al corso e' la laurea in medicina e chirurgia. Nessuna abbreviazione di corso puo' essere ammessa. Art. 167. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione nell'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di audiologia, previamente concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola. Art. 168. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: nozioni di fisica acustica; anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; nozioni di psichiatria. 2° Anno: tecniche audiometriche; nozioni di neurologia; nozioni di vestibologia. 3° Anno: patologia dell'udito; terapia medica, chirurgica e protesica della sordita'; la sordita' sotto il profilo sociale; la rieducazione dell'ipoacusico. Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore. Scuola di specializzazione in puericultura Art. 169. - La scuola di specializzazione in puericultura ha sede presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale dell'Universita' di Ferrara ed e' diretta dal professore di ruolo della cattedra stessa. Art. 170. - La durata del corso e' di tre anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalita' e l'orario che saranno stabiliti dal consiglio della scuola. Art. 171. - Il numero massimo degli iscritti e' di quindici per i tre anni di corso. Art. 172. - L'ammissione al corso e' per titoli. Art. 173. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva; 2) elementi di genetica medica ed eugenetica; 3) elementi di puericultura perinatale; 4) auxologia; 5) alimentazione e dietetica dell'eta' infantile; 6) elementi di semeiotica infantile. 2° Anno: 1) psicologia dell'igiene mentale nell'eta' evolutiva; 2) igiene ed assistenza nell'eta' evolutiva; 3) profilassi delle malattie infettive nell'infanzia; 4) elementi di medicina scolastica; 5) legislazione ed assistenza sociale nell'infanzia. 3° Anno: tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede od altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1976

Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 394

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