DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 920

Type DPR
Publication 1976-12-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti, rispettivamente, imposta

locale sui redditi, accertamento e riscossione delle imposte dirette;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma

del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, recante istituzione e disciplina della imposta locale sui redditi, e' apportata la seguente modifica: Art. 6 - nel primo comma le parole: "Per i redditi fondiari", sono sostituite dalle parole: "Per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari".

Art. 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 1 - al quarto comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue L. 360.000". Art. 36-bis - e' aggiunto, dopo l'art. 36, il seguente: "36-bis - Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. - Gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, nonche' dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati. Ai fini della liquidazione delle imposte, senza pregiudizio dell'accertamento in rettifica di cui agli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni; c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni; e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo". Art. 46 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis". Art. 47 - nel terzo comma sono soppresse le parole "del quinto e". Art. 49 - nell'ultimo periodo le parole "dell'art. 46" sono sostituite con le parole "dell'art. 55". Art. 55 - e' aggiunto il seguente comma: "Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".

Art. 3

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