DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1976, n. 932

Type DPR
Publication 1976-01-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri, che prevede la concessione di un indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Beneficiari

L'indennizzo per danni subiti dal personale in connessione con il fatto di prestare servizio all'estero spetta: a) al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri; b) alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica o di capo di ufficio consolare di 1ª o di 2ª categoria; c) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; d) al personale di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero; e) al personale di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222; f) al personale civile e militare per cui sia prevista l'applicazione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2

Natura dei danni

L'indennizzo spetta per danni derivanti da asportazione, distruzione, perdita, danneggiamento, sequestro ed ogni altro atto di sottrazione della libera disponibilita' dei beni, nonche' per abbandono cui il personale sia stato costretto, in conseguenza di disordini, fatti bellici ed eventi connessi con la sua posizione all'estero.

Art. 3

Termini

I titolari o gli aventi causa devono denunciare al Ministero degli affari esteri il danno subito, specificando l'evento che lo ha prodotto, entro sessanta giorni dal momento in cui ne abbiano avuta notizia. Essi potranno riservarsi di produrre i documenti e gli altri mezzi di prova entro un ulteriore termine di giorni novanta, salvo eventuali proroghe, in caso di necessita', da parte dell'amministrazione. In caso di forza maggiore e per la sua durata, i termini di cui al primo comma sono sospesi.

Art. 4

Sospensione della procedura

Nel caso in cui il danno derivi dalla non disponibilita' di beni mobili, fermi restando i termini di cui all'articolo precedente, la domanda di indennizzo non puo' essere presa in considerazione prima che sia trascorso un anno dall'evento da cui l'indisponibilita' deriva.

Art. 5

Concorso di indennizzi

Il titolare o gli aventi causa, nel chiedere l'indennizzo, devono dichiarare che i danni subiti non hanno gia' trovato integrale o parziale riparazione per beneficio di legge ovvero in sede giudiziale o extra giudiziale, specificando se esista la possibilita' di riparazione, in quale misura, e le iniziative assunte al riguardo.

Art. 6

Istruttoria

A provare la sussistenza e l'entita' del danno subito i titolari o gli aventi causa sono abilitati a produrre tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale. Questi ultimi sono liberamente valutati dalla commissione di cui al secondo comma dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'amministrazione puo' compiere indagini e accertamenti di ufficio o su richiesta della commissione predetta e puo' chiedere ad organi tecnici della pubblica amministrazione o ad esperti pareri e stime per quanto riguarda la valutazione dei beni. Tale facolta' spetta anche alla commissione.

Art. 7

Fissazione e limiti

L'indennizzo e gli acconti di cui all'art. 8 sono stabiliti dalla commissione di cui all'art. 6 in una misura compresa tra il 70 e l'85 per cento dell'entita' del danno subito in relazione al valore venale in comune commercio dei beni. Qualora si tratti di cose o di universalita' di cose di cui non risulti possibile determinare l'effettivo valore, l'indennizzo e' stabilito in base agli elementi di presunzione. L'indennizzo non puo' in alcun caso superare il limite che il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro stabilira' con suo decreto. Tale limite sara' riferito all'indennita' base annuale lorda di servizio all'estero, di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed agli assegni ad essa corrispondenti spettanti alle altre categorie di personale indicate alle lettere d), e) e f) dell'art. 1. Per i capi di uffici consolari di 2ª categoria si applica il limite stabilito per i capi dei corrispondenti uffici consolari di 1ª categoria. Il limite suddetto va rapportato al posto ricoperto. Nel caso di trasferimento esso va rapportato al posto di destinazione e, se l'indennita' di servizio all'estero del posto di destinazione sia inferiore a quella del posto di provenienza, il limite stesso viene rapportato a quest'ultimo. Nel caso di richiamo al Ministero il limite medesimo va rapportato al posto di provenienza. Nella prima applicazione del presente decreto il limite di cui al terzo comma e' stabilito nella misura del decuplo dell'indennita' base annuale lorda di servizio all'estero o degli altri assegni indicati nel comma medesimo.

Art. 8

Acconti

La commissione, ove non ritenga di fissare l'indennizzo definitivo, puo' far luogo alla fissazione di un acconto nei limiti stabiliti nel precedente articolo. Gli acconti possono essere concessi anche piu' volte purche' ad intervalli non inferiori ad un anno. L'acconto estingue il diritto all'indennizzo per la quota del danno determinato dalla commissione.

Art. 9

Liquidazione

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuti il diritto all'indennizzo e la regolarita' del procedimento, provvede con suo decreto alla liquidazione dell'indennizzo o degli acconti nella misura stabilita dalla commissione tenuto conto, ove del caso, di quanto disposto nell'art. 10.

Art. 10

Cessione all'amministrazione di eventuali diritti

Quando sussista titolo in sede giudiziale o extra giudiziale per la riparazione parziale o totale del danno ma questa sia incerta o remota nel tempo, il Ministro puo', sentita la commissione, disporre la liquidazione dell'indennizzo stabilito dalla commissione stessa o di quota di esso, previa cessione da parte dell'interessato all'amministrazione dei suoi diritti nei confronti di terzi in ragione della somma da liquidare.

Art. 11

Indennizzi ai familiari

Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento, si applicano al personale in servizio all'estero e, nella stessa misura attribuibile al titolare, ai familiari a carico che subiscano infermita' o perdita dell'integrita' fisica in conseguenza degli eventi di cui al primo comma dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ivi compresi gli eventi di cui allo stesso comma verificatisi durante i viaggi da e per la sede di servizio. Ai fini del comma precedente, si intendono per familiari a carico quelli indicati all'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 12

Decorrenze

Il presente decreto ha effetto dal 18 febbraio 1967. Qualora i danni si siano verificati successivamente al 18 febbraio 1967 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'art. 3 decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 7

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