DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 935

Type DPR
Publication 1976-10-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in biometria e statistica medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in statistica medica.

Nello stesso elenco sono inserite le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio;

scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria;

scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica.

Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, relativi alla scuola di specializzazione in biometria e statistica medica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in statistica medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in statistica medica

Art. 172. - La scuola e' articolata nei seguenti orientamenti:

a)

clinico;

b)

epidemiologico,

sulla base di materie di insegnamento comuni a tutti gli allievi e materie differenziate per i due orientamenti come specificato all'art. 175. La scuola rilascia 11 diploma di specialista in statistica medica con l'indicazione dell'orientamento prescelto.

Art. 173. - La durata del corso e' fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti e' fissato ad un massimo di dieci per il primo anno, e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso.

Art. 174. - Alla scuola di specializzazione in statistica medica sono ammessi oltre i laureati in medicina e chirurgia anche i laureati in altre discipline (limitatamente all'orientamento epidemiologico) su motivato parere della direzione della scuola, previo accertamento diretto della loro idoneita'.

Art. 175. - Il piano di studi per la scuola di specializzazione in statistica medica e' il seguente:

1° Anno:

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) matematica generale (I);

2) metodologia statistica (I);

3) calcolo automatico;

4) metodologia demografica.

Insegnamenti per l'orientamento clinico:

5) l'evidenza clinica;

6) tassometria per la nosografia.

Insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

5) sociologia medica;

6) storia medica.

2° Anno:

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) matematica generale (II);

2) metodologia statistica (II);

3) informatica medica;

4) metodologia epidemiologica generale.

Insegnamenti per l'orientamento clinico:

5) il ragionamento diagnostico;

6) il riconoscimento automatico.

Insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

5) geografia medica;

6) econometria sanitaria.

3° Anno:

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) disegno ed analisi dell'esperimento clinico;

2) disegno ed analisi dell'inchiesta sanitaria.

Insegnamenti per l'orientamento clinico:

3) biometria umana;

4) programmazione e valutazione terapeutica;

5) il dossier clinico;

6) demografia ospedaliera;

7) il sistema informativo sanitario.

Insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

3) metodologia epidemiologica applicata alla patologia infantile;

4) metodologia epidemiologica applicata alla patologia infettiva;

5) metodologia epidemiologica applicata alla patologia genetica;

6) metodologia epidemiologica applicata alla patologia degenerativa;

7) metodologia epidemiologica applicata alla patologia da lavoro;

8) metodologia epidemiologica applicata alla patologia psichiatrica.

Art. 176. - I corsi sono composti di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sulle materie di cui all'art. 175 e si terranno presso l'istituto di biometria e statistica medica o in altre sedi a cura dello stesso istituto.

Art. 177. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria e condiziona l'ammissione degli allievi all'esame annuale di profitto. Continuando durante uno dei primi tre anni di corso gli allievi sono tenuti a svolgere un internato presso l'istituto di biometria e statistica medica secondo un piano deciso dal direttore della scuola.

Art. 178. - Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso.

Art. 179. - Per essere ammesso all'esame finale di diploma l'allievo dovra' dimostrare di aver seguito regolarmente i corsi e superato gli esami di profitto dei tre anni di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema approvato in precedenza dal direttore della scuola corredata da dati originali.

Il secondo comma dell'art. 210, relativo alla scuola di specializzazione in idrologia, climatologia e talassoterapia e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola e' stabilito in quindici per ogni anno di corso.

L'art. 218, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, viene abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 218. - La durata del corso di studi e' di tre anni. Il numero degli iscritti e' stabilito in venti per ciascun anno di corso (totale 60 iscritti).

Il piano degli studi e' il seguente:

1° Anno:

anatomia dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato locomotore;

biochimica ed energetica muscolare;

antropometria e auxologia;

storia dell'educazione fisica e degli sports;

psicologia applicata allo sport;

sistematica dell'attivita' sportivo-agonistica e regolamenti sportivi.

2° Anno:

fisiologia dell'esercizio fisico;

biomeccanica dell'esercizio fisico;

traumatologia dello sport;

metodologia dell'allenamento sportivo;

fisiopatologia degli sports e semeiotica medicosportiva (biennale);

scienza della nutrizione applicata all'attivita' sportiva;

farmacologia e tossicologia del doping;

igiene e medicina preventiva applicati all'attivita' sportiva. 3° Anno:

fisiologia applicata allo sport;

valutazione funzionale dello sportivo;

rianimazione e pronto soccorso;

medicina legale e infortunistica applicata allo sport;

fisioterapia e rieducazione funzionale;

fisiopatologia degli sports e semeiotica medicosportiva.

Dopo l'art. 280, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in ortognatodonzia, diabetologia e malattie del ricambio, fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, biochimica e chimica clinica, di cui all'art. 148.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 281. - La scuola di specializzazione in ortognatodonzia ha sede presso la cattedra di clinica odontoiatrica II dell'Universita' di Milano.

Art. 282. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortognatodonzia ha la durata di due anni accademici.

Art. 283. - Alla scuola possono iscriversi gli specialisti in odontoiatria e protesi dentaria. Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato in dieci per anno di corso per un totale di venti iscritti. L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.

Art. 284. - Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti: 1° Anno:

1) anatomia ed embriologia maxillo-facciale;

2) istologia dentale e paradentale;

3) fisiologia in ortognatodonzia (I anno) (biennale);

4) ortodonzia (I anno) (biennale);

5) genetica in ortognatodonzia;

6) radiologia in ortognatodonzia;

7) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;

8) statistica applicata alla ricerca scientifica;

9) semeiotica ortodontica.

2° Anno:

1) fisiologia in ortognatodonzia (II anno);

2) ortodonzia (II anno);

3) patologia stomatologica in ortodonzia;

4) pediatria auxologica applicata;

5) pedodonzia;

6) otorinolaringoiatria applicata;

7) fonoterapia.

Art. 285. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti.

Art. 286. - Alla fine del primo anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.

Art. 287. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 288. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per la scuola di specializzazione per l'Universita' di Milano.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 289. - La scuola ha la durata di tre anni e la frequenza ai corsi e' obbligatoria.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

anatomia e citomorfologia funzionali;

elementi di genetica del, diabete e delle malattie del ricambio;

metodi di analisi chimica e quantitativa;

patologia molecolare;

fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di biometria e di statistica (complementare);

auxologia e auxopatia metaboliche (complementare).

2° Anno:

patologia sperimentale metabolica;

semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (1);

medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;

neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° Anno:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

farmacologia del diabete e delle malattie del ricambio;

dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.

Il numero degli specializzandi ammesso al primo anno e' fissato in dieci per un totale di trenta nel corso dei tre anni.

Alla fine di ogni anno, per potersi iscrivere al successivo, gli allievi dovranno superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno stesso. Per l'ammissione all'esame e' necessario ottenere l'attestazione di frequenza. L'esame di diploma consistera' nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato dal direttore della scuola stessa.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e in fisiokinesiterapia respiratoria

Art. 290. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata dei corsi di anni tre.

Il piano di studi e' il seguente:

1° Anno:

1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;

2) fisiomeccanica della respirazione;

3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;

4) le funzioni del circolo polmonare;

5) attivita' non respiratorie del polmone;

6) metodologia di indagine della funzionalita' respiratoria;

7) i farmaci del respiro.

2° Anno:

1) inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopolmonare;

2) alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopolmonare;

3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti ezio-patogenetici, clinici e terapeutici;

4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;

5) le alterazioni funzionari respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° Anno:

1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;

2) terapia strumentale dell'insufficienza respiratoria;

3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;

4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;

5) terapia cardiologica e del circolo dei bronco pneumopatici cronici;

6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;

7) prevenzione cura delle invalidita' respiratorie

Art. 291. - Il numero degli iscritti per ogni anno e' dieci.

Art. 292 - Esercitazioni, esami, diploma. - I corsi d'insegnamento sono integrati da turni obbligatori d'internato nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 293. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico.

Art. 294. - Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 295. - Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola e' fissato in novanta allievi ripartiti in trenta allievi per anno.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami.

Art. 296. - La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di chimica biologica o di materia affine. Il direttore della scuola puo' nominare un vicedirettore che lo coadiuvi ed un segretario.

Art. 297. - Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

1° Anno:

1) biologia generale e speciale;

2) biologia molecolare;

3) biochimica analitica;

4) biometria.

2° Anno:

1) chimica clinica;

2) biochimica patologica;

3) enzimologia clinica;

4) biochimica dinamica.

3° Anno:

1) biochimica dei tessuti e degli organi;

2) biochimica ormonale;

3) biochimica farmacologica;

4) tossicologia.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

1) elementi di ematologia;

2) complementi di istologia patologica;

3) immunochimica;

4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimicocliniche;

5) elementi di legislazione sanitaria;

6) elementi di anatomia e fisiopatologia;

7) immunochimica;

8) biofisica applicata con elementi di elettronica;

9) igiene applicata al laboratorio di analisi chimicocliniche;

10) elementi di legislazione sanitaria.

Art. 298. - Ogni materia di insegnamento e' anche materia d'esame il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica gli allievi dovranno superare quindi tutte le materie e almeno tre materie complementari (una per anno). I laureati in medicina e chirurgia devono scegliere i tre insegnamenti complementari fra quelli indicati all'art. 297.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.