DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 123. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.
La scuola e' riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di 8 per ciascun anno di corso per radiologia e in numero massimo di 7 per radiologia diagnostica (totale 15).
Art. 124. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia e' di quattro anni.
La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica e' di tre anni.
Art. 125. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono i seguenti:
matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;
radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica; effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;
radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;
radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:
1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica.
medicina nucleare (biennale) comprendente:
1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.
Art. 126. - I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica (II);
radioterapia e terapia fisica (I).
3° Anno:
radiodiagnostica (III);
radioterapia e terapia fisica (II);
medicina nucleare (I).
4° Anno:
radioterapia e terapia fisica (III);
medicina nucleare (II).
Art. 127. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono i seguenti:
matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia;
radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica; effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;
radiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.
I singoli insegnamenti tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono cosi' distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche;
legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica (II).
3° Anno:
radiodiagnostica (III).
Art. 128. - Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato debbono elaborare una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore dalla scuola.
Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia.
Corso di perfezionamento in neonatologia
Art. 254. - E' istituito presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.
La durata del corso e' annuale.
Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.
Il numero degli ammessi resta fissato in dieci.
Art. 255. - Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facolta' e puo' essere confermato. Il personale insegnante e' nominato di anno in anno dal consiglio di facolta' su proposta del direttore del corso.
Art. 256. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche ii laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano ed ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia e patologia del feto e del neonato;
16) evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.
Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specifici pertinenti a problemi di neonatologia.
Art. 257. - L'allievo dovra' ottemperare all'internato obbligatorio per la durata di 10 mesi. In tale periodo egli esplichera' attivita' in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.
Art. 258. - Alla fine del corso l'allievo sosterra' un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolgera' una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.
La sessione di esami sara' unica alla fine del corso.
All'allievo che avra' completato le prove con esito favorevole verra' rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1976 Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 312
Art. 1
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