DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976, n. 962

Type DPR
Publication 1976-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1 della legge 18 dicembre 1976, n. 856;

Visti gli accordi intervenuti il 17 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e il 27 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti dei sindacati autonomi della scuola (SNALS, SAMI, SNADIS, SNAFRI, SNASE, SNIA), in attuazione del protocollo aggiuntivo del 24 maggio 1975;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Con decorrenza dal 1° luglio 1976 al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative dello Stato e' corrisposta una somma di L. 11.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, elevata a L. 23.000 mensili dal 1° luglio 1977, in attuazione degli accordi citati nelle premesse. La somma di cui al presente articolo si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. E' corrisposta ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Art. 2

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 18 dicembre 1976, n. 856.

LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° febbraio 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 14

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