DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1976, n. 974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1971, n. 125 sulla biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanita' e per i beni culturali e ambientali; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo europeo sulla limitazione dell'uso di alcuni detergenti contenuti nei prodotti destinati al lavaggio ed alla pulizia, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 5 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - DONAT CATTIN - DAL FALCO - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 16
Accord
ACCORD EUROPEEN SUR LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINS DETERGENTS DANS LES PRODUITS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO EUROPEO SULLA LIMITAZIONE DELL'USO DI ALCUNI DETERGENTI NEI PRODOTTI DI LAVAGGIO E PULIZIA. I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione elvetica e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Considerando che le Parti del trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, come emendato il 23 ottobre 1954, si sono dichiarate decise a rafforzare i legami sociali che le uniscono e a compiere ogni sforzo in comune, sia per il tramite di consultazioni dirette sia nell'ambito di istituzioni specializzate, al fine di elevare il livello di vita dei loro popoli e di far progredire armoniosamente le attivita' nazionali nel campo sociale; Considerando che le attivita' sociali regolate dal trattato di Bruxelles e attuate fino al 1959 sotto gli auspici dell'Organizzazione del trattato di Bruxelles e della Unione europea occidentale vengono attualmente perseguite nell'ambito del Consiglio d'Europa, in conformita' alla decisione presa il 21 ottobre 1959 dal Consiglio dell'Unione europea occidentale e alla risoluzione (59) 23 adottata il 16 novembre 1959 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; Considerando che la Confederazione elvetica e il Regno di Danimarca partecipano, rispettivamente, sin dal 6 maggio 1964 e dal 2 aprile 1968 alle attivita' nel campo della salute pubblica, esercitate conformemente alla risoluzione predetta; Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso economico e l'adozione di una linea di azione comune nei campi economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo; Considerando che i suddetti Governi si sono sforzati di favorire, per quanto possibile, il progresso non solo nel campo sociale, ma anche in quello, ad esso connesso, della salute pubblica e che si sono impegnati ad armonizzare le loro legislazioni nazionali, in applicazione delle disposizioni su menzionate; Considerando che diventa sempre piu' necessario adottare tali misure, al fine di proteggere le acque contro l'inquinamento; Considerando che tali misure s'impongono non soltanto a causa dei bisogni dell'uomo, ma anche per assicurare la salvaguardia della natura nel suo insieme e che e' importante in ogni caso proteggere efficacemente: (a) l'approvvigionamento di acqua per la popolazione, l'industria, l'agricoltura e per altre attivita' lavorative; (b) la fauna e la flora acquatiche naturali, e in particolare nella misura in cui esse contribuiscono al benessere dell'uomo; (c) il pieno godimento dei luoghi di svago e di sport; Constatando che l'uso generalizzato di alcuni detergenti nelle case e nelle industrie potrebbe causare un pregiudizio notevole a tali interessi; Ritenendo, di conseguenza, che sia il caso di limitare l'impiego di tali prodotti; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare misure il piu' efficaci possibili in base alle tecniche a disposizione, ivi incluso il ricorso alla emanazione di leggi, affinche': (a) nei rispettivi territori i prodotti per lavaggio e pulizia che contengono uno o piu' detergenti sintetici non siano immessi sul mercato se non a condizione che l'insieme dei detergenti del prodotto in questione sia biodegradabile in ragione di almeno l'80%; (b) vengono applicate sui loro rispettivi territori le appropriate procedure di misurazione e di controllo, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera (a) del presente articolo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 L'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera (a) dell'art. 1 del presente accordo non dovra' avere per effetto l'uso di detergenti che, nelle normali condizioni di impiego, possano essere nocivi alla salute degli esseri umani o degli animali.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le Parti contraenti terranno ogni cinque anni, o piu' spesso se una delle Parti lo richiede, delle consultazioni multilaterali nell'ambito del Consiglio d'Europa, al fine di esaminare l'applicazione del presente accordo, come pure l'opportunita' di una sua revisione o di un ampliamento di alcune delle sue disposizioni. Queste consultazioni avranno luogo nel corso delle riunioni indette dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. Le Parti contraenti comunicheranno al Segretario generale del Consiglio d'Europa il nome del loro rappresentante, almeno due mesi prima della data della riunione.
Accordo-art. 4
Articolo 4 1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che partecipano alle attivita' nel campo della salute pubblica di cui alla risoluzione (59) 23 menzionata nel preambolo del presente accordo. Essi possono divenirne Parti mediante: (a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure (b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, cui fara' seguito la ratifica o l'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. Il presente accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio di Europa saranno divenuti Parti dell'accordo, conformemente a quanto disposto all'articolo 4. 2. Per qualsiasi Stato membro che lo firmera' successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione o lo ratifichera' o l'accettera', l'accordo entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo: (a) ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non prende parte alle attivita' nel campo della salute pubblica previste dalla risoluzione (59) 23 menzionata nel preambolo del presente accordo, potra' aderire a quest'ultimo; (b) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro, del Consiglio ad aderire al presente accordo. La risoluzione relativa a questo invito dovra' raccogliere il consenso unanime degli Stati membri del Consiglio d'Europa che partecipano alle attivita' nel campo della salute pubblica di cui alla risoluzione (59) 23 menzionata nel preambolo del presente accordo. 2. L'adesione verra' effettuata con il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto un mese dopo la data del suo deposito.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. Qualsiasi Parte contraente puo', al momento della firma o al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il o i territori sui quali il presente accordo verra' applicato. 2. Qualsiasi Parte contraente puo', al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altra data successiva, previa dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente accordo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale e' autorizzata a impegnarsi. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in conformita' al paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 1. Il presente accordo restera' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Qualsiasi Parte contraente potra', per quanto la concerne, denunciare il presente accordo inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito al presente accordo: a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; d) ogni data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente al suo articolo 5; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7; f) ogni notifica ricevuta, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e la data in cui la denuncia avra' effetto. IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Strasburgo, il 16 settembre 1968 nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copie autenticate a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti. (Seguono le firme)
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