DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 986
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 57, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio, e' modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale. L'art. 67, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, e' modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale. L'art. 68, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, e' modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale. L'art. 97, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che gli insegnamenti di rieducazione funzionale e riabilitazione e di terapia fisica mutano rispettivamente la denominazione in quella di rieducazione funzionale dell'apparato locomotore e di terapia fisica e riabilitazione. Art. 320, il primo comma dell'art. 320, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla scuola vengono ammessi i laureati in fisica, matematica, matematica e fisica, astronomia, chimica e ingegneria".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1977
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 119
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