DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1976, n. 990

Type DPR
Publication 1976-10-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'art. 17 dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI - GULLOTTI - PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 19

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 1

ACCORDO SULLA SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO Considerando che l'articolo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, in appresso denominata "convenzione", firmata a Firenze il 19 aprile 1972, prevede che l'Istituto avra' sede in Firenze; Considerando che l'articolo 4 della convenzione prevede la conclusione di un accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto; Considerando che l'articolo 25 della convenzione prevede che la Repubblica italiana metta gratuitamente a disposizione dell'istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto, nonche' un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno predetto; Considerando che i privilegi e le immunita' necessari al buon funzionamento dell'istituto sono stati definiti nel protocollo menzionato all'articolo 4 della convenzione, in appresso denominato "protocollo"; Considerando che l'articolo 13 della convenzione prevede che la Repubblica italiana si impegni a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario, in altre citta' d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei; Desiderosi di precisare le modalita' di applicazione delle disposizioni suddette, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Il terreno ed i relativi edifici messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 25 della convenzione sono descritti nell'allegato. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili predetti e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica italiana conformemente a quanto e' disposto nell'allegato. Inoltre, il Governo della Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto la prima attrezzatura di mobili e didattica degli edifici di cui al primo comma.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 2

Articolo 2 Conformemente all'articolo 28 della convenzione, lo Istituto gode in Italia della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalla legislazione italiana alle persone giuridiche.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 3

Articolo 3 Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede dell'Istituto, fatti salvi la convenzione, il protocollo, il presente accordo, nonche' le norme emanate dal Consiglio superiore ai sensi dell'articolo 6 della convenzione.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 4

Articolo 4 Per locali ed edifici dell'Istituto cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del protocollo relative all'inviolabilita' si intendono tutti i locali ed edifici adibiti all'attivita' didattica, di ricerca ed amministrativa.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 5

Articolo 5 L'Istituto e' tenuto ad assicurarsi contro i rischi per i quali puo' essere reso legalmente responsabile.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 6

Articolo 6 1. Le competenti autorita' italiane potranno rivolgere motivata richiesta al presidente dell'Istituto onde ottenere che funzionari della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana possano accedere ai locali ed edifici dell'Istituto cui si applica l'articolo 2 del protocollo, qualora cio' sia necessario per garantire, nello spirito dell'articolo 19 del protocollo, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanita' pubblica. Il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato, agendo nello spirito dell'articolo 19 del protocollo, decidera' di volta in volta se accogliere le predette richieste, stabilendo eventuali condizioni e modalita'. In caso di incendio o di qualsiasi altro sinistro, o in caso di gesto criminale che richieda un intervento urgente, si presume il consenso del presidente, o del suo rappresentante debitamente delegato, per il libero accesso nei predetti locali od edifici. Tuttavia, se il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato ne facesse esplicita richiesta, l'intervento delle autorita' italiane deve essere interrotto immediatamente. 2. Chiunque penetri nei locali dell'Istituto con il consenso del presidente conformemente al paragrafo 1, dovra' agire nel rispetto dell'indipendenza dell'istituto.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 7

Articolo 7 Le autorita' italiane assicurano l'adeguata protezione dell'Istituto. A richiesta del presidente, esse prenderanno i necessari provvedimenti per evitare qualsiasi perturbazione nel buon funzionamento dell'istituto.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 8

Articolo 8 Il Ministro italiano per gli affari esteri rilascia un documento speciale di riconoscimento alle persone di cui agli articoli 9 e 10 del protocollo, che sono designate al Governo della Repubblica italiana in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del protocollo e che non hanno la nazionalita' italiana.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 9

Articolo 9 Gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, che sono strettamente necessari alle attivita' ufficiali dell'Istituto e d'importo superiore a 100.000 lire non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ne' alle altre imposte indirette, comprese le imposte di fabbricazione di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Per l'applicazione delle esenzioni in materia di imposte indirette interne diverse dall'imposta sul valore aggiunto si fara' ricorso al regime dell'abbuono o a quello della restituzione, in conformita' delle procedure e modalita' stabilite in merito dalla legislazione italiana. Le esenzioni applicabili ai carburanti e ai lubrificanti acquistati dall'Istituto per l'utilizzazione dei propri automezzi ufficiali saranno contenute nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo dalle competenti autorita' italiana e l'Istituto.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 10

Articolo 10 I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. Uguale trattamento e' accordato per l'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto, nonche' dei relativi pezzi di ricambio e dei carburanti e lubrificanti utilizzati per tali autoveicoli. Il numero di tali autoveicoli, nonche' le quantita' di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio saranno stabiliti di comune accordo dalle competenti autorita' italiane e l'Istituto.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 11

Articolo 11 I beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica alle competenti autorita' italiane e a condizione che siano pagati i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Il termine massimo di tale notifica e' stabilito di comune accordo dalle competenti autorita' italiane e l'Istituto. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente saranno calcolati sulla base delle aliquote in vigore alla data della cessione o della diversa utilizzazione dei beni e, se si tratta di aliquote ad valorem, secondo il valore dei beni a tale data.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 12

Articolo 12 Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 13

Articolo 13 Le persone indicate all'articolo 9 del protocollo beneficiano sul territorio della Repubblica italiana delle seguenti disposizioni: a partire dalla data in cui l'Istituto applichera' l'imposta sugli stipendi ed emolumenti, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del protocollo, esenzione da ogni imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni sugli stipendi ed emolumenti che vengono loro erogati dall'istituto; importazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali, nel periodo di un anno dalla data dell'entrata in servizio presso l'Istituto, e, entro l'anno successivo alla cessazione delle funzioni presso l'Istituto, esportazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali. Tali disposizioni sono applicate conformemente alla legislazione italiana.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 14

Articolo 14 1. L'Istituto trasmettera' alle competenti autorita' italiane un elenco nominativo dei ricercatori. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza, le autorita' italiane agevoleranno le modalita' di entrata, di soggiorno e di partenza dei ricercatori. In caso di decisione negativa relativa all'entrata o al soggiorno di un ricercatore, le autorita' italiane forniranno al presidente dell'Istituto le necessarie informazioni. 2. I ricercatori potranno importare in Italia, in esenzione da dazi, la loro mobilia, i loro effetti personali, nonche' la loro autovettura a condizione che possano provare che quest'ultima e' stata acquistata all'estero almeno un anno prima dell'entrata in Italia. La richiesta di beneficiare dell'esenzione da dazi dovra' essere presentata entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il ricercatore si sara' stabilito in Italia. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in vigore in Italia per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, i ricercatori potranno esportare, alla fine del loro soggiorno in Italia, la loro mobilia, la loro autovettura e i loro effetti personali in esenzione da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto in materia economica ed in materia di valuta.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 15

Articolo 15 Il personale insegnante, nonche' i ricercatori dell'Istituto hanno accesso gratuitamente in Italia: alle biblioteche pubbliche; agli archivi pubblici per i documenti che datano di almeno 50 anni; ai musei pubblici. Il Governo della Repubblica italiana si impegna a compiere tutti i passi necessari per ottenere l'accesso gratuito negli altri musei, gallerie e biblioteche in Italia.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 16

Articolo 16 1. Il presente accordo non puo' essere interpretato in modo tale da modificare la convenzione o il protocollo. 2. Nei casi in cui il presente accordo non prevede disposizioni specifiche, si applica la convenzione e il protocollo.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 17

Articolo 17 Il presente accordo entra in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avra' comunicato per iscritto all'Istituto che tutte le formalita' richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari sono state adempiute.

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-art. 18

Articolo 18 Il presente accordo redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede. FATTO a Roma, addi' 10 luglio 1975 Per il Governo della Repubblica italiana Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO Per l'Istituto universitario europeo Max KOHNSTAMM

Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-Allegato

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