DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. 992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 11 dell'accordo predetto.
LEONE MORO - RUMOR - GIOIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 22
Accordo-art. 1
ACCORDO ITALO-JUGOSLAVO SULLA COLLABORAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DAGLI INQUINAMENTI DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO E DELLE ZONE COSTIERE. Nel desiderio di rafforzare e sviluppare la collaborazione dei due Paesi allo scopo di combattere l'inquinamento delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, tramite i propri plenipotenziari debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. I Governi contraenti decidono di instaurare una stretta collaborazione per la salvaguardia dall'inquinamento delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere.
Accordo-art. 2
Art. 2. A tal fine i Governi contraenti nominano una commissione mista per la protezione delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, che qui appresso e' denominata "la commissione".
Accordo-art. 3
Art. 3. La commissione adempie i seguenti compiti: a) esamina tutti i problemi concernenti l'inquinamento delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere; b) propone e raccomanda ai Governi le ricerche che ritiene necessarie; c) esprime il proprio parere sui programmi bilaterali e provvede al loro coordinamento; d) propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per combattere le cause degli inquinamenti gia' esistenti e prevenirne di nuove; e) sottopone ai Governi contraenti i progetti di regolamento internazionale atti ad assicurare la purezza delle acque del mare Adriatico.
Accordo-art. 4
Art. 4. La commissione e' composta da due delegazioni, ognuna nominata dalle Parti contraenti. Ogni delegazione sara' formata da otto membri di cui uno ne sara' il capo. E' facolta' della commissione: a) di convocare scienziati ed esperti a partecipare ai suoi lavori; b) di istituire delle sottocommissioni per lo studio delle singole questioni concernenti la protezione del mare e delle zone costiere dall'inquinamento; c) di nominare i membri delle sottocommissioni su proposta delle rispettive delegazioni.
Accordo-art. 5
Art. 5. La commissione si riunira' almeno una volta l'anno. Le sessioni della commissione avranno luogo alternativamente in una delle Parti contraenti.
Accordo-art. 6
Art. 6. Ogni sessione della commissione sara' convocata dal suo presidente. Il presidente della commissione e' il capo della delegazione nel cui Paese si svolge la sessione. La funzione di presidente della commissione sara' esercitata alternativamente dai capi delle due delegazioni.
Accordo-art. 7
Art. 7. Le deliberazioni della commissione sono prese all'unanimita'. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 8
Art. 8. I Governi contraenti, dopo avere esaminato le proposte della commissione, prendono le decisioni del caso stabilendo le condizioni alle quali i provvedimenti necessari possono essere messi in esecuzione da ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo-art. 9
Art. 9. Ogni Parte contraente prende a suo carico le spese della propria delegazione in seno alla commissione, nonche' quelle dei propri membri ed esperti nelle sottocommissioni. Ogni altra spesa eventuale, che non potesse essere divisa secondo il criterio di cui al paragrafo precedente, sara' ripartita secondo decisioni prese dalla commissione nei singoli casi concreti e dopo approvazione dei due Governi.
Accordo-art. 10
Art. 10. Al fine di acquisire piu' particolareggiate informazioni scientifiche e tecniche, la commissione potra' prendere contatto, se lo considerera' necessario, sia con le organizzazioni internazionali interessate alla protezione delle acque, sia con le commissioni miste italo-jugoslave per la cooperazione scientifica e tecnica, sia anche con tutti gli altri organismi dei due Paesi che si occupano, su base bilaterale, della navigazione, della pesca ed in generale della gestione delle acque comuni.
Accordo-art. 11
Art. 11. Il presente accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato di aver adempiuto le formalita' costituzionali di ciascuna Parte contraente. Alla scadenza di quattro anni, in qualsiasi momento, ciascuno dei due Governi contraenti potra' denunciare il presente accordo con un preavviso di sei mesi. FATTO e firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 in due originali, in lingua italiana e in lingua croato-serba, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Zvonko PERISIC Per il Governo della Repubblica italiana Carlo CALENDA Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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