DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1976, n. 995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
Visto l'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per la difesa e per la sanita'; Decreta:
Art. 1
L'art. 470 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 e' sostituito dal seguente: "Art. 470 - Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per il conseguimento della patente di guida. - Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 80 del testo unico occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati. Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcooliche ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a riferire con fedelta' i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni".
Art. 2
L'art. 471 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 471 - Efficienza degli arti. - Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidati, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati. Salvo quanto previsto nel seguente art. 478 l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi".
Art. 3
L'art. 472 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 472 - Requisiti visivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale. Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A B, C ed F, occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non puo' essere del pari superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie. L'acutezza visiva richiesta puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre possedere un'acutezza visiva naturale di otto decimi per ciascun occhio".
Art. 4
L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 473 - Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza. La finzione uditiva deve essere valutata senza lo uso di apparecchi correttivi dell'udito".
Art. 5
L'art. 474 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 474 - Tempi di reazione. - Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria D ed E occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione".
Art. 6
L'art. 475 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 475 - Requisiti per la guida di particolari tipi di motoveicoli ed autoveicoli. - Per guidare i motoveicoli, le autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose individuati nel decreto 20 marzo 1975 emanato dal Ministro per i trasporti ai sensi dell'art. 80, comma ottavo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, occorre che il conducente, all'accertamento sanitario, dimostri di: a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 470 che precede; b) possedere acutezza visiva non inferiore a quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche di valore massimo di piu' tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purche' la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purche' la correzione sia efficace e tollerata: tale acutezza visiva puo' essere raggiunta con l'uso di lenti a contatto, purche' tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi; c) possedere campo visivo, senso cromatico e senso stereoscopico normali; d) percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno; la funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito; e) possedere normali reazioni della personalita'; f) avere tempi di reazione in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per potere essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione; g) possedere tempi di reazione, sufficientemente rapidi e regolari a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazioni sperimentali di allarme (tensione psichica)".
Art. 7
L'art. 476 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 476 - Minorati della vista. - Possono conseguire quali minorati la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti: a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibili anche con qualsiasi correzione di lenti, purche' efficaci e tollerate; b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore ad un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purche' efficaci e tollerate; c) coloro che, pur non avendo una acutezza visiva pari al minimo prescritto dal secondo comma dell'articolo 472 che precede, posseggono tuttavia una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi, con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva; qualora ricorrano i casi previsti dai commi quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi; d) coloro che possono raggiungere i minimi di visus prescritti dal secondo comma dell'art. 472 che precede soltanto con l'adozione di lenti a contatto. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma debbono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore; quelli di cui alle lettere c) e d) debbono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purche' tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. I minorati della vista di cui alla lettera d) del primo comma devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio. I minorati di cui al primo comma possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti".
Art. 8
L'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: Art. 477 - Minorati dell'udito. - Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente art. 473 possono conseguire, quali minorati, la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi o caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, su ambedue i lati, di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo. I minorati di cui al comma precedente possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabili con decreto del Ministro per i trasporti. La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito".
Art. 9
L'art. 478 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 478 - Minorati degli arti o della colonna vertebrale. - Coloro che presentino a carico degli arti oppure della colonna vertebrale minorazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti, ai sensi del secondo comma del precedente art. 471 le quali, eventualmente corrette con adeguata protesi, non richiedano speciali adattamenti del veicolo ovvero una particolare disposizione dei comandi, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti. Gli stessi possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti. Le minorazioni anatomiche e/o funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi, sono cosi' classificate: a) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale per amputazione ad un livello piu' alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio oppure limitazione funzionale equiparabile; b) perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrita' funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, anche se il soggetto e' munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, oppure limitazione funzionale di un arto superiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza e/o della motilita' dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque piu' grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta; c) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa, tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con integrita' funzionale delle articolazioni del gomito e della scapolo-omerale; d) perdita anatomica di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello piu' alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile; e) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrita' funzionale delle articolazioni del ginocchio e della coxo-femorale, anche se il soggetto e' munito di protesi tollerabile ed efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale opportunamente adattato oppure limitazione funzionale di un arto inferiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza e della motilita' dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque piu' grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta. Non possono conseguire alcuna patente coloro che presentino minorazioni di cui al comma precedente in entrambi gli arti superiori o in piu' di due arti. Salvo quanto disposto al successivo comma quinto coloro che presentino minorazioni di cui al secondo comma del presente articolo in un solo arto, oppure in entrambi gli arti inferiori, ovvero in un arto inferiore ed in un arto superiore, purche' conservino la validita' funzionale di due arti, valutata ai sensi del precedente art. 471, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria F, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita'. Il rilascio di patente della categoria F per la guida di motocicli particolarmente adattati e' ammesso soltanto per coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione non piu' grave di quelle di cui alla lettera e) del precedente secondo comma e non presentino alcuna minorazione invalidante negli altri tre arti".
Art. 10
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