DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1976, n. 998

Type DPR
Publication 1976-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina l'accesso al ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica mediante concorso per esame;

Considerata la necessita' di emanare il regolamento previsto dall'art. 94, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per cio' che attiene al suddetto concorso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso per il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica sono ammessi, purche' non abbiano superato i 35 anni di eta'; a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato; b) gli impiegati appartenenti al personale di biblioteca di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative; d) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2

Domanda di ammissione al concorso

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; e) il titolo di studio; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure vistata dal capo dell'ufficio dell'amministrazione statale presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 3

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed e' composta di un ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede; di un magistrato ordinario od amministrativo non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparato; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato; di un docente universitario o di altro istituto equiparato e di un funzionario (con qualifica di dirigente superiore) degli archivi di Stato. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 4

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 1) storia politica italiana dal 1861 al 1945; 2) traduzione, senza l'uso del vocabolario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. La prova orale, oltre che svolgersi sulle due materie precitate, comprendera' anche: a) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia; b) elementi di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle sovrintendenze bibliografiche; c) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. L'esame orale nella lingua estera obbligatoria, ed in quelle facoltative di cui al successivo art. 6, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Art. 5

Punteggio

Il punteggio per ogni prova e' espresso in centesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte ed almeno sessanta centesimi in ognuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 6

Prove facoltative

L'aspirante puo' chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelta per la prova obbligatoria, ovvero in altra lingua indicata dal bando, fino ad un massimo di due lingue. Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente puo' conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Per la prova orale di lingua facoltativa il concorrente puo' conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7

Modalita' e calendario delle prove

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso. Le prove di esame hanno luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte, le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta di storia e di quattro ore per quella di lingua. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.

Art. 8

Graduatoria

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parita' di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze. Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 9

Norme da applicare

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 27

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