DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 1000
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: E' approvato l'unito regolamento recante modifiche agli articoli 9 e 14 e l'inserimento dell'art. 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
LEONE ANDREOTTI - DAL FALCO - BONIFACIO - MARCORA - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 28
Regolamento-art. 1
Art. 1. Sezionamento e preparazione delle carni L'[art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-10;967~art9-com2), e' cosi' modificato: "I prodotti derivati di cui al precedente comma devono essere messi in commercio in confezioni originali sulle quali o su apposita etichetta, oltre alle indicazioni prescritte dall'[art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art8), quale risulta sostituito dall'[art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art5), deve risultare chiaramente impresso il numero assegnato dal veterinario provinciale al veterinario addetto alla vigilanza nello stabilimento. Per gli insaccati interi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, apponendo sul prescritto bollo metallico la lettera "C", se le carni che entrano a far parte dell'insaccato sono ricavate da conigli allevati, e la specificazione per esteso della singola specie, se le carni sono ricavate da volatili allevati o dalla selvaggina. Le carni sezionate destinate all'industria alimentare devono essere trasportate in contenitori da chiudersi mediante suggello della ditta, che ne renda inviolabile la chiusura. Tale suggello deve recare chiaramente impresso, da un lato, il nome della ditta produttrice e la sede dello stabilimento di produzione, dall'altro, l'indicazione per esteso della specie animale dalla quale sono state ricavate le carni".
Regolamento-art. 2
Art. 2. Commercio e produzione della selvaggina allevata Fra l'[art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-10;967~art13) e l'[art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-10;967~art14), viene inserito il seguente: "Art. 13-bis. - Le norme di cui al presente decreto si applicano anche alla produzione ed al commercio della selvaggina allevata. Eventuali deroghe per motivate esigenze tecnologiche e commerciali potranno essere disposte, con proprio decreto, dal Ministro per la sanita'".
Regolamento-art. 3
Art. 3. Norme transitorie L'[art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-10;967~art14), viene cosi' sostituito: "L'adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 deve essere effettuato entro il 7 marzo 1973, per l'ammissione agli scambi intercomunitari delle carni di volatili, mentre l'adeguamento ai predetti articoli nonche' agli articoli 11 e 12 deve avvenire entro il 1° gennaio 1977 per l'ammissione al commercio o la destinazione all'industria alimentare sul territorio nazionale delle carni di volatili, conigli allevati e selvaggina allevata. Per quanto riguarda le carni fresche di volatili, ottenute e messe in circolazione sul territorio nazionale, puo' essere accordato ai relativi stabilimenti in attivita' alla data del 15 febbraio 1975, che ne facciano richiesta entro il 1° gennaio 1977: a) un termine supplementare fino al 15 agosto 1977 per l'adeguamento alle disposizioni relative alle condizioni dei macelli o dei laboratori di sezionamento; b) un termine supplementare fino al 15 agosto 1979 per l'adeguamento alle disposizioni relative al controllo sanitario degli stabilimenti nonche' all'ispezione ante e post mortem; c) un termine supplementare fino al 15 agosto 1981 per l'adeguamento alle disposizioni relative alla macellazione ed all'eviscerazione".(2)(3)(4)((5)) Visto, il Ministro per la sanita' DAL FALCO
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